La riforma e l’accorpamento delle classi di concorso sono oggetto del decreto pubblicato lo scorso sabato 10 febbraio in Gazzetta Ufficiale. Il decreto di riforma e accorpamento delle classi di concorso risale tuttavia allo scorso 22 dicembre 2023 e regolamenta l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Dopo il DM del 18 gennaio riguardante i nuovi requisiti di accesso alle classi A026 e A028, il recente decreto attua nuove modifiche ai requisiti di accesso ad alcune classi di concorso mentre dispone l’accorpamento delle classi di concorso ritenute omogenee.
Riforma e accorpamento delle classi di concorso
Abbiamo quindi aggiornato alle nuove disposizioni il nostro tool di auto orientamento, che costituisce al momento una sorta di testo unico interattivo che fotografa la situazione attuale e riporta i nuovi requisiti per le classi di concorso interessate da questa riforma. Ma vediamo nel dettaglio, e con i relativi link, quali sono le modifiche.
Per quanto riguarda l’accorpamento delle classi di concorso e la modifica della denominazione, si tratta nello specifico delle seguenti:
- A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
- A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
- A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
- A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
- A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
- A-53 modifica la denominazione in: Storia della musica e della danza (con le precisazioni contenute nelle note a) e b)).
- A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
- A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)
Requisiti di accesso alle classi di concorso secondo la nuova normativa
Per la classe di concorso A-20 (Fisica) sono state modificate le note (3) e (4) con una riduzione dei CFU specifici richiesti. Per diverse lauree infatti, laddove prima erano richiesti 24 CFU FIS/01, adesso sono richiesti 30 CFU in FIS (in generale) di cui almeno 6 in FIS/01. Per altre lauree invece, laddove prima erano richiesti 12 CFU in FIS/01 o FIS/08 adesso sono richiesti complessivamente 18 CFU in FIS (in generale) di cui almeno 6 in FIS/01. Nel catalogo della nostra offerta formativa abbiamo esami singoli da 6 CFU in questo settore scientifico disciplinare.
Per la classe di concorso A-27 (Matematica e fisica) sono ora considerate titolo di accesso anche le lauree in ingegneria con i requisiti previsti dalle nuove note (in generale la nota n. 3 richiede 60 CFU in MAT e 30 CFU in FIS di cui almeno 6 CFU in FIS/01).
Alla classe di concorso A-12 (Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado) si può ora accedere anche con le lauree in Scienze Filosofiche (LM-78), Filosofia e storia della scienza (LS-17), Storia della filosofia (LS-96), in Media, comunicazione e giornalismo (LM-19 e LS 13), in Scienze delle religioni (LM-64 e LS-72) in Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (LS-11), in Relazioni pubbliche e Scienze della comunicazione, purché in possesso degli 84 CFU complessivamente richiesti (come da nota 7 della tabella). Anche la LS-18 (Filosofia teoretica, politica ed estetica) permette l’accesso a condizione di rispettare i requisiti di cui alla nota 8.
Infine per quanto riguarda la classe di concorso A-01: (Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado) i requisiti sembrano essere stati modificati in peius rispetto alla precedente normativa.
Per alcune lauree infatti (LMR 02 – Conservazione e restauro dei beni culturali, LM 3 e LS 3 Architettura del paesaggio, LM 4 e LS 4 Architettura e ingegneria edile-architettura e LM 12 Design, LM48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale e LS 103 Teoria e metodi del disegno industriale) si richiedono con la disciplina attuale 84 CFU (prima non richiesti) nei settori L-ART e ICAR.
Per questa classe di concorso vengono aggiunte, tra i requisiti di accesso, anche le lauree in LM 2 e LS 2 – Archeologia, purché in possesso di 48 CFU nei settori ICAR e L-ART. Mentre per le lauree LM 10 e LS 10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali, invece dei 60 CFU nel settore ICAR 17 adesso sono richiesti 48 CFU nei settori L-ART e ICAR.
Raccordo con il regime precedente e futuri concorsi
All’interno del decreto si legge in merito all’accorpamento delle classi di concorso: “resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. I codici alfanumerici utilizzati per la gestione informatica e dello stato giuridico del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza. Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.”
Questa disposizione riverbera i suoi effetti gettando nell’incertezza sia gli interessati ad ottenere l’abilitazione in una classe di concorso accorpata che gli enti che devono predisporre i relativi percorsi. In teoria anche questi ultimi infatti dovrebbero essere accorpati, altrimenti si verificherebbe il paradosso per cui i docenti abilitati in una classe di concorso per la secondaria di primo grado che, volendo insegnare nella secondaria di secondo grado e nella stessa classe di concorso, sarebbero obbligati a frequentare un percorso abilitante nella stessa classe di concorso in cui sono già abilitati.
In merito ai nuovi requisiti previsti per l’accesso alle classi di concorso viene invece prevista una norma di raccordo con il precedente regime: “Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 […] possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.”
Anche in questo caso non è ancora stato chiarito dal ministero se chi ha maturato i vecchi requisiti validi prima di questo aggiornamento sarà coperto anche in vista dei concorsi successivi o se si tratta di una disposizione transitoria prevista esclusivamente per regolare il passaggio dal precedente regime a quello attuale solo in vista del prossimo concorso. Fino a quando non interverrà una nota a chiarire questo aspetto suggeriamo di valutare attentamente se sia o meno il caso di maturare comunque i requisiti stabiliti dalla nuova normativa integrando quelli eventualmente mancanti secondo quanto stabilito dal nuovo decreto.
La tabella A aggiornata e integrata con la precedente normativa
La tabella che regola l’accesso alle classi di concorso è stata oggetto di ben 3 aggiornamenti (uno nel 2017 e due nel 2024) per questo motivo abbiamo integrato in un unico PDF diversi rimaneggiamenti ed ecco la Tabella A aggiornata con le ultime disposizioni.
Sull’interpretazione del requisiti il ministero specifica anche che “nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro”.