Concorsi scuola 2020: un resoconto con focus sulla A023

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concorsi scuola 2020: 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didatticheQuesto articolo ricostruisce il quadro dei concorsi scuola 2020 così come si presentava a inizio 2020, dopo l’insediamento della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e i primi incontri con i sindacati, con particolare attenzione ai due nodi allora più discussi: i 24 CFU e la Tabella A dei titoli di accesso. Lo conserviamo come resoconto storico di quella fase, con un epilogo finale su come andarono effettivamente le procedure.

Nota di redazione: dati, requisiti e tempistiche riportati di seguito sono riferiti al 2020. Per gli sviluppi successivi vedi il paragrafo finale; per il quadro attuale del reclutamento vedi l’articolo sui concorsi a cattedra.

Chi poteva partecipare ai concorsi scuola 2020?

Erano previste due procedure concorsuali per la scuola secondaria, una straordinaria e una ordinaria. I due concorsi scuola 2020 dovevano essere banditi contestualmente, con 24.000 posti disponibili per ciascuna procedura.

I requisiti per partecipare al concorso straordinario erano:

  • aver maturato 3 annualità di servizio (di cui 1 per la classe di concorso per cui si intendeva concorrere), anche non continuative, tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020 nelle scuole statali;
  • essere in possesso, per la classe di concorso richiesta, dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, ovvero:
    • a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (vedi TABELLA A);
    • b) 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, con almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
  • i docenti già di ruolo e quelli con servizio prestato nelle scuole paritarie potevano parteciparvi per ottenere l’abilitazione, purché in possesso di tutti i requisiti sopracitati.

I requisiti di accesso per partecipare al concorso ordinario erano:

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso;
  • abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente;
  • in alternativa, il possesso, per la classe di concorso richiesta, dei medesimi requisiti di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 59/2017 (le lettere a e b sopra riportate: titolo di studio coerente con la Tabella A e 24 CFU/CFA).

Il requisito laurea + 3 anni di servizio, così come la relativa riserva di posti, era stato eliminato.

Ciascun candidato poteva concorrere in una sola regione, per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e per il sostegno: dunque massimo 4 procedure, sempre nella stessa regione.

I 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

I 24 CFU, molto discussi all’epoca, erano diventati requisito imprescindibile per l’accesso a entrambe le procedure concorsuali, e numerosi enti si erano attrezzati con pacchetti di 24 CFU a pagamento. Per fare chiarezza analizziamo i dati allora forniti dal Ministero.

La tabella riassuntiva pubblicata dal MIUR era chiara, ma con alcuni punti da approfondire. Anzitutto il punto 5: “I CFU/CFA utilizzati per l’accesso alle classi di concorso possono essere utilizzati anche per il raggiungimento dei 24 crediti formativi”. Conveniva quindi analizzare il proprio piano di studi, perché si poteva già essere in possesso di alcuni dei crediti indicati, validi sia per l’accesso alla classe di concorso sia per i 24 CFU. Un secondo aspetto riguardava l’ambito “metodologie e tecnologie didattiche generali” (D), per il quale la tabella indicava: “oppure i SSD previsti dagli allegati B (CFU) e C (CFA) per ciascuna classe di concorso”. Anche in questo caso era utile verificare i piani di studi, perché si potevano già possedere i CFU specifici richiesti dall’ambito D. La verifica era possibile consultando gli allegati B e C menzionati nella tabella del D.M. 616/2017, che regolava l’acquisizione dei 24 CFU.

Ottimizzare i CFU per la classe di concorso A023

I requisiti di accesso (Tabella A) per le classi di concorso derivano dal DPR 19/2016, rivisto dal D.M. 259/2017 successivo al concorso del 2016: il concorso del 2020 fu una delle prime grandi procedure ad applicare quel quadro aggiornato, all’epoca ancora poco conosciuto dalla maggior parte dei candidati.

Nella tabella A per la A023 erano richiesti 72 CFU, tra cui 12 in L-LIN/02. Questi CFU in L-LIN/02 potevano rientrare anche nei “24 in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche”. Spesso, vista la dicitura così lunga, i 24 CFU venivano riferiti per brevità solo alle discipline antropo-psico-pedagogiche, dimenticando le metodologie e tecnologie didattiche, che coprivano un ulteriore settore in cui maturare i crediti.

Era così possibile ottimizzare l’ottenimento dei CFU, maturandone 12 spendibili sia sul fronte dei 72 per la classe di concorso A023 sia su quello dei 24 richiesti per tutte le classi di concorso. Il riferimento normativo era il D.M. 616/2017 e in particolare l’allegato B, dove erano regolati i contenuti di metodologie e tecnologie didattiche all’interno dei 24 CFU per ogni classe di concorso (ambito D). A pagina 19 dell’allegato erano indicati gli esami che rientravano nell’ambito D per la A023:

Settori scientifico-disciplinari utilizzabili per l’acquisizione di questi contenuti. Periodo transitorio: L-LIN/01, 02; L-FIL-LET/12.

Dunque, ad esempio, chi era già in possesso dei 12 CFU in L-LIN/02 richiesti per accedere alla A023 (come indicato in Tabella A) non doveva conseguire altri crediti relativi alle metodologie e tecnologie didattiche (ambito D), perché quei 12 CFU valevano sia per l’accesso al concorso per la A023 sia per l’ambito D dei 24 CFU. Al candidato mancavano quindi solo 12 CFU per raggiungere i 24, da suddividere in 6 per un ambito e 6 per un altro a scelta tra A, B o C (come indicato nella nota 3 della tabella).

Quando sarebbero stati banditi i concorsi scuola 2020?

Sul fronte delle tempistiche, la ministra Azzolina ribadiva che i concorsi sarebbero stati banditi entro febbraio 2020. Negli incontri con i sindacati erano state esaminate alcune bozze dei bandi, ma restavano questioni aperte che rischiavano di allungare ulteriormente i tempi.

Si trattava anzitutto di un ritardo tecnico-organizzativo: per l’emanazione dei bandi serviva un decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico oppure, in surroga, del Capo Dipartimento dell’Istruzione; il primo non era ancora stato nominato e la collaborazione del secondo era in scadenza.

C’era poi una questione decisiva: i bandi dovevano essere accompagnati da tabelle con i posti effettivi, suddivisi per regione e classe di insegnamento e distinti tra i circa 24.000 del concorso ordinario e gli altrettanti dello straordinario, dato che la stessa ministra aveva dichiarato che i concorsi sarebbero stati banditi solo dove c’erano posti vacanti e disponibili. Si vociferava inoltre di prove preselettive per entrambe le procedure, che avrebbero allungato ancora i tempi.

A023 e partecipazione al concorso straordinario 2020

Una novità importante riguardava la possibilità per i docenti precari di A023 di accedere al concorso straordinario. Questa classe di concorso, nata nel 2016, aveva visto molti aspiranti inserirsi in III fascia e prestare servizio come supplenti presso i CPIA. Chi aveva maturato i 3 anni di servizio, oltre a tutti gli altri requisiti di accesso alla classe, poteva così partecipare per la prima volta al concorso straordinario, con la prospettiva di ottenere l’abilitazione e il conseguente ruolo. Occorreva attendere il bando per conoscere i posti vacanti e disponibili per la A023, ma si trattava comunque dell’occasione per mettere a frutto l’esperienza maturata.

Come andarono i concorsi scuola 2020

Le tempistiche annunciate non furono rispettate. I concorsi scuola 2020 non furono banditi entro febbraio 2020: i bandi uscirono nell’aprile 2020, sulla base del decreto-legge 126/2019 convertito nella legge 159/2019, con il concorso straordinario della secondaria (D.D. n. 510/2020), il concorso ordinario della secondaria (D.D. n. 499/2020) e il concorso ordinario per infanzia e primaria (D.D. n. 498/2020). L’emergenza pandemica fece poi slittare lo svolgimento delle prove, concentrate tra la fine del 2020 e gli anni 2021 e 2022.

Anche il quadro dei requisiti è cambiato. I 24 CFU, qui requisito d’accesso, furono in seguito aboliti (conseguibili fino al 31 ottobre 2022) e sostituiti dai percorsi universitari e accademici da 30 e 60 CFU previsti dalla riforma del reclutamento; la stessa Tabella A dei titoli di accesso, all’epoca definita dal DPR 19/2016 e dal D.M. 259/2017, è stata successivamente aggiornata con il D.M. 255/2023. Per il quadro attuale si rimanda alla guida ai concorsi a cattedra e all’approfondimento sulla specializzazione in italiano L2 e i punti.

Domande frequenti sui concorsi scuola 2020

Con concorsi scuola 2020 si indicano le due procedure per la scuola secondaria, una ordinaria e una straordinaria, annunciate a inizio 2020 dalla ministra Azzolina. Erano finalizzate al reclutamento dei docenti e, per lo straordinario, anche all’abilitazione. La cornice normativa fu il decreto-legge 126/2019, convertito nella legge 159/2019.

Per la scuola secondaria erano previsti circa 24.000 posti per il concorso ordinario e altrettanti per il concorso straordinario, da bandire solo dove risultavano posti vacanti e disponibili. Le tabelle definitive con il dettaglio per regione e classe di concorso arrivarono con i bandi del 2020.

Sì. Per i concorsi a cattedra 2020 i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche erano requisito di accesso, insieme al titolo di studio della Tabella A. Quel requisito è stato in seguito superato: i 24 CFU erano conseguibili fino al 31 ottobre 2022 e sono stati sostituiti dai percorsi da 30 e 60 CFU.

I titoli di accesso indicati nella Tabella A discendevano dal DPR 19/2016, rivisto e integrato dal D.M. 259/2017 successivo al concorso del 2016. Il concorso del 2020 fu tra le prime grandi procedure ad applicare quel quadro aggiornato, allora ancora poco conosciuto. La Tabella A è stata poi ulteriormente rivista con il D.M. 255/2023.

I docenti precari di A023, molti dei quali in servizio come supplenti nei CPIA dopo l’istituzione della classe nel 2016, poterono per la prima volta accedere al concorso straordinario, purché in possesso dei tre anni di servizio e degli altri requisiti. Era l’occasione per ottenere abilitazione e ruolo valorizzando l’esperienza maturata.

No. Nonostante gli annunci, i bandi uscirono solo nell’aprile 2020 (D.D. 498, 499 e 510 del 2020). L’emergenza pandemica fece poi slittare lo svolgimento delle prove, concentrate tra la fine del 2020 e gli anni 2021 e 2022.

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