60 CFU per l’abilitazione all’insegnamento
Tra i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali per le supplenze e per l’ammissione ai concorsi a cattedra nella scuola pubblica è richiesto, a partire dal 2025, il possesso di 60 CFU per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola che sono necessari per tutte le classi di concorso.
Dall’Anno Accademico 2023/2024 saranno disponibili percorsi sia per il conseguimento dei 60 CFU. Chi ha conseguito i 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche entro il 31 ottobre 2022 potrà farli valere fino al 31/12/2024 e dovrà successivamente integrarli, per raggiungere i 60 CFU richiesti, con percorsi specifici che conviene intraprendere per tempo.
I 60 CFU della riforma Bianchi possono essere conseguiti contemporaneamente all’iscrizione ad un corso di laurea e visto che gli esami di triennale e magistrale possono concorrere al riconoscimento totale o parziale dei 60 CFU è necessaria, caso per caso, una valutazione degli esami sostenuti.
Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA di cui all’art. 2-bis del Decreto legislativo n. 59/2017
Si tratta di un percorso destinato a chi è in possesso della laurea, di un diploma di ITP e di studenti con almeno 180 CFU già conseguiti.
Il 50% del percorso può essere svolto in modalità telematica mentre per la restante metà verranno stipulate apposite convenzioni con enti ospitanti per lo svolgimento del tirocinio diretto e indiretto.
Quando si devono conseguire solo 36 CFU e non 60?
Chi ha conseguito già 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche tramite apposito percorso può conseguire solo i 36 CFU mancanti per il raggiungimento dei 60 richiesti. In questi casi è suggerita una prevalutazione visto che, come da linee guida ministeriali, sarà possibile beneficiare di un riconoscimento in termini di massimo 12 CFU (per le attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio- antropologiche e a quelle linguistiche e digitali ) + massimo 5 CFU (per le attività di tirocinio diretto e indiretto).
In quali casi sono richiesti 30 CFU e non 60?
In due casi è possibile conseguire solo 30 CFU, piuttosto che 36 o 60, ed in particolare quando il docente sia in possesso di:
- almeno 3 anni di servizio, maturati negli ultimi 5 anni (occorre in questo caso conseguire 30 CFU entro 12 mesi dall’entrata in servizio);
- abilitazione già conseguita su sostegno, in una classe di concorso differente o in altro grado di istruzione.
La Legge 79 del 29 giugno 2022 di conversione del D.L. 36 del 30 aprile 2022 (vedi G.U. Serie Generale n.150 del 29-06-2022), che va sotto il nome di Riforma Bianchi, regola le nuove modalità di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica italiana.
APPROFONDISCI CON l’aggiornamento a seguito del DPCM 25/09/2023.
Tra i requisiti di ammissione ai concorsi a cattedra è richiesto il possesso di abilitazione conseguita tramite questi corsi.
In attesa di avere maggiori dettagli su questi corsi da parte del Ministero e che le università li rendano disponibili nella propria offerta formativa pubblicando i costi, modalità, date, sedi degli esami e piani di studio, puoi iscriverti alla newsletter per ricevere informazioni mirate su questi percorsi.
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