Diventare osteopata nel servizio sanitario nazionale: equipollenza titoli e abilitazione all’esercizio della professione

Come si diventa osteopata nel servizio sanitario nazionale. Elenchi speciali e albo: chi può accedere e come.Diventare osteopata nel Servizio Sanitario Nazionale è ora possibile e l’osteopatia è ufficialmente una professione sanitaria. Con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 2026 si chiude un iter normativo lungo otto anni. Per le migliaia di osteopati già in attività si apre ora la strada al riconoscimento dei titoli pregressi e all’iscrizione all’albo dopo le integrazioni di carriera e titoli abilitanti previsti dalla normativa.

L’iter normativo: dalla Legge 3/2018 al decreto del 2026

Il decreto in questione è l’ultimo passo che, con il completamento e i decreti attuativi, conclude un iter normativo iniziato nel 2018 e che disciplina la professione all’interno del SSN e le modalità per diventare osteopata. Ripercorriamo le tappe principali.

  • Legge 3 del 2018. L’art 7 di questa legge istituisce la professione sanitaria dell’osteopata
  • DPR 131/2021 recepisce l’accordo Stato-Regioni del 2020 e definisce il profilo professionale e le competenze dell’osteopata
  • Decreto Interministeriale 1563/2023 disciplina l’ordinamento didattico dei corsi di laurea in Osteopatia
  • DPCM del 25 marzo 26 pubblicato in G.U. 117 del 22 maggio 2026

L’ultimo atto è appunto il decreto dello scorso 22 maggio con cui si recepisce l’accordo stipulato il 18 dicembre 2025 tra il Governo e le Regioni per la definizione dei criteri valutativi dell’esperienza professionale nonché per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di osteopata.
Si conclude così ufficialmente l’iter normativo per il riconoscimento della professione di osteopata come professione sanitaria all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.

Chi riguarda la nuova normativa: i numeri del ROI

La normativa coinvolge un numero di professionisti che ad inizio 2025 si stimava tra i 10 e i 15 mila con oltre un terzo già iscritti al ROI – Registro degli Osteopati d’Italia. Dati in forte crescita rispetto al rilevamento del 2019 che ne censiva circa la metà e la prospettiva, visto l’ingresso tra le professioni sanitarie, è quella di un aumento dei candidati che aspirano a diventare osteopata.

Il regime transitorio per diventare osteopata: tempi, elenchi speciali e albo

In particolare la nuova norma disciplina un sistema transitorio che durerà al massimo 6 anni.
Oltre alla costituzione dell’albo professionale infatti vengono istituiti degli elenchi speciali a cui potranno accedere gli iscritti ad un corso di formazione almeno triennale in osteopatia, concluso entro il 31 agosto 2026, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.

L’inserimento negli elenchi speciali non prevede alcun automatismo relativo al passaggio da questi elenchi all’albo. Il termine di 6 anni è stabilito per il conseguimento di un titolo abilitante o di percorsi abilitanti istituiti ad hoc, presso atenei, per il riconoscimento dei titoli già conseguiti.

Le scuole di osteopatia infatti non potranno più istituire corsi e, a partire da settembre 2026, gli unici corsi di studi in osteopatia saranno quelli erogati da atenei accreditati presso il Ministero. Scaduto il sesto anno senza il conseguimento di un titolo abilitante si viene depennati dall’elenco speciale senza più possibilità di accedere all’albo.

I percorsi di abilitazione: CFU e riconoscimento dell’esperienza

Oltre ai candidati che abbiano conseguito uno di questi titoli il decreto disciplina anche la situazione di chi, oltre al titolo di osteopata, è già in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una professione sanitaria.
Nel primo caso sono previsti percorsi CFU corrispondenti a 2400 ore di formazione teorica e 1000 ore di tirocinio pratico; nel secondo caso sono invece previsti, oltre al tirocinio che resta invariato, 1500 ore di formazione.

Le esperienze professionali riconoscibili per assolvere, in tutto o in parte, al tirocinio pratico potranno essere valutate se di durata superiore a 36 mesi, anche non continuativi, tra l’11 gennaio 2018 al 22 maggio 2028, presentando opportuna documentazione (possesso di Partita IVA, contratti di collaborazione, documentazione fiscale e ogni altro atto idoneo) a dimostrazione dello svolgimento dell’attività di osteopata.

Superata la formazione e sostenuto l’esame finale sarà possibile transitare dagli elenchi speciali all’albo professionale dell’Ordine competente per territorio.

Soddisfazione per il completamento del lungo iter normativo è stata espressa da Mauro Longobardi, presidente del ROI e da parte di Diego Catania, presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Il primo in particolare rivendica, a nome della categoria, di aver scongiurato il rischio che l’osteopatia divenisse non già una professione autonoma ma una sorta di specializzazione di altre professioni sanitarie.

CASO A
Hai un titolo conseguito presso una scuola di osteopatia di almeno 3 anni? È necessaria una integrazione di 30 CFU.

CASO B
Hai già una laurea in professioni sanitarie e il titolo di osteopata? Il numero di CFU da conseguire è inferiore e va valutato caso per caso (a mero titolo esemplificativo per i fisioterapisti è prevedibile che sia necessario integrare da 10 a 12 CFU; per gli infermieri di solito occorre integrare da 16 a 18 CFU; per i laureati in scienze motorie può essere necessario integrare solitamente dai 12 ai 16 CFU).

Come si svolgono i corsi abilitanti per diventare osteopata: modalità, durata e costi

I corsi che consentono di integrare questi requisiti sono erogati a distanza e durano 6 mesi. L’80% delle lezioni viene erogato in modalità asincrona e il 20% in modalità sincrona (venerdì pomeriggio e sabato mattina). Le sessioni d’esame sono due a metà corso e a fine corso. Il percorso si conclude con l’esame di abilitazione che si terrà in presenza.

I costi della formazione variano a seconda del numero di CFU da conseguire e delle caratteristiche del candidato a seconda che questi rientri nel caso A o nel caso B. Ciò che resta invariato è il costo dell’esame di abilitazione, pari a 1216 Euro.
Solo tramite riconoscimento è possibile individuare il costo del corso nel caso specifico.

Sono infine previsti anche servizi aggiuntivi facoltativi di cui il corsista potrà avvalersi per beneficiare del tutoraggio sia online (per supporto burocratico-amministrativo, orientamento didattico e programmazione delle attività) che in presenza (per approfondimenti didattici e simulazioni d’esame con incontri settimanali) che prevedono costi aggiuntivi.

Vuoi diventare osteopata? Richiedi una consulenza di orientamento
Se vuoi diventare osteopata quindi puoi intraprendere il nuovo percorso formativo con la laurea triennale abilitante. Se invece vuoi conseguire l’abilitazione alla professione di osteopata, eserciti già la professione in regime transitorio e rientri in uno dei casi di cui si occupa l’attuale decreto, chiedici una consulenza di orientamento e ti indicheremo il percorso adeguato volto ad ottenere l’equivalenza e/o equipollenza di titoli ed esperienza pregressi.
Potrai così avere garanzie di continuità lavorativa e regolarizzare la posizione professionale con l’iscrizione all’albo dopo aver sostenuto l’esame di abilitazione. La suddivisione dei percorsi è duplice.

Domande frequenti sull'abilitazione alla professione e su come diventare osteopata

Possono iscriversi agli elenchi speciali coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e che hanno concluso entro il 31 agosto 2026 un corso di formazione in osteopatia di almeno tre anni. L’inserimento nell’elenco speciale non comporta il passaggio automatico all’albo professionale.

Il sistema transitorio dura al massimo sei anni. Entro questo termine occorre conseguire un titolo abilitante o completare i percorsi abilitanti istituiti presso gli atenei. Trascorsi i sei anni senza il conseguimento del titolo, si viene depennati dall’elenco speciale senza possibilità di accedere all’albo.

Il numero di crediti dipende dal profilo del candidato. Chi possiede un titolo conseguito presso una scuola di osteopatia di almeno tre anni deve integrare circa 30 CFU (Caso A). Chi è già in possesso di una laurea in professioni sanitarie oltre al titolo di osteopata integra un numero inferiore di crediti, valutato caso per caso (Caso B): a titolo esemplificativo, da 10 a 12 CFU per i fisioterapisti, da 16 a 18 CFU per gli infermieri, da 12 a 16 CFU per i laureati in scienze motorie.

I corsi sono erogati a distanza e durano sei mesi: l’80% delle lezioni è in modalità asincrona e il 20% in modalità sincrona (venerdì pomeriggio e sabato mattina). Sono previste due sessioni d’esame, a metà e a fine corso, e l’esame finale di abilitazione si svolge in presenza. I costi variano in base ai CFU da conseguire e al profilo del candidato; resta invariato il costo dell’esame di abilitazione, pari a 1.216 euro.

Sì. Le esperienze professionali maturate possono essere riconosciute, in tutto o in parte, ai fini del tirocinio pratico se di durata superiore a 36 mesi, anche non continuativi, tra l’11 gennaio 2018 e il 22 maggio 2028. È necessario presentare idonea documentazione, come possesso di Partita IVA, contratti di collaborazione e documentazione fiscale, che attesti lo svolgimento dell’attività di osteopata.

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giovedì 28 Maggio 2026
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