Nel luglio 2021 il decreto sostegni-bis fu convertito in legge (legge 106/2021) con alcuni emendamenti che riguardavano soprattutto gli insegnanti precari. Avevamo già analizzato il testo del decreto sostegni-bis e in particolare l’articolo 59 relativo al personale docente. La novità più importante riguardava un nuovo concorso straordinario 2021 che, nelle previsioni, si sarebbe tenuto entro dicembre. In questo articolo ricostruiamo i contenuti di quelle norme come resoconto storico, con un epilogo finale su come la procedura fu effettivamente bandita e svolta.
Nota di redazione: previsioni e tempistiche riportate di seguito sono riferite al luglio 2021. Diversi passaggi furono poi modificati: vedi il paragrafo finale. Per il quadro attuale del reclutamento vedi l’articolo sui concorsi a cattedra.
Nuovo concorso straordinario 2021 entro dicembre
Al comma 9 del testo si leggeva: “In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate […] è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici. […] Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021 le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell’istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al primo periodo, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo. Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova.”
Si profilava dunque un nuovo concorso straordinario 2021 riservato ai docenti precari, che avrebbero avuto un’ulteriore occasione di ottenere il ruolo.
Assunzioni dalla I fascia GPS per i docenti abilitati
Il comma recitava: “In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, […] sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze […] per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali.”
Abolita l’impossibilità di ricandidarsi ai concorsi successivi in caso di non superamento
L’ultimo periodo del comma 13, che riportava “I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove”, fu soppresso. Il candidato che non supera le prove di una procedura concorsuale può quindi ritentare al concorso successivo.
30% dei posti riservati ai docenti precari per ogni procedura concorsuale
Al comma 10 fu aggiunto: “I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti […]. La riserva di cui al periodo precedente vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.”
Il riferimento normativo era al testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (modifiche a pag. 122 del PDF).
Come andò il concorso straordinario 2021
La prova disciplinare prevista entro il 31 dicembre 2021 non si tenne: il Ministero dell’Istruzione non avviò la procedura nei tempi indicati. Il decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021, art. 5, comma 3-quinquies, convertito nella legge 15/2022) riscrisse la disposizione come comma 9-bis e rinviò il concorso.
Il bando vero e proprio arrivò così l’anno seguente: il Decreto Direttoriale n. 1081 del 6 maggio 2022 (Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 17 maggio 2022), con domande entro il 16 giugno 2022, sulla base della disciplina del D.M. 108 del 28 aprile 2022. È la procedura nota come concorso straordinario bis, riservata alla scuola secondaria su posto comune. La prova disciplinare consistette in una prova orale di 30 minuti (programmi dell’Allegato A), con titoli valutabili indicati nell’Allegato B.
Svolte le prove nel 2022 e formate le graduatorie regionali, i vincitori furono assunti a tempo determinato per il 2022/2023, con un percorso di formazione e una prova conclusiva, prima dell’immissione in ruolo; per i ritardi organizzativi, parte delle assunzioni slittò al 2023/2024. Sono rimaste invece pienamente operative le altre misure della conversione: l’abolizione del divieto di ricandidatura e la riserva del 30% per i docenti con almeno tre anni di servizio, poi applicata ai bandi successivi.
Sul piano dei titoli, le certificazioni di didattica dell’italiano a stranieri di II livello (Cedils, Ditals II, Dils-PG II) restano valutate nei concorsi e nelle GPS: oggi valgono 3,75 punti nei concorsi e 3 punti nelle GPS per ogni ordine e grado, cumulabili. Per il quadro complessivo rimandiamo alla guida ai concorsi a cattedra, alla specializzazione in italiano L2 e i punti e all’articolo sul concorso straordinario ter.

























