Diventare docenti nella scuola pubblica: cambia il sistema di reclutamento

Analizziamo le novità del nuovo sistema di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica.

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Diventare docenti ha seguito un nuovo iter a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 30 aprile 2022, del decreto legge 36/2022 recante misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le importanti novità che riguardavano il mondo della scuola erano relative in particolare al sistema di reclutamento dei docenti. In questo articolo ripercorriamo la riforma così come fu presentata nel 2022 e, in chiusura, facciamo il punto su come è stata effettivamente attuata.

Diventare docenti: il sistema di reclutamento previgente

Il capo VIII del decreto e in particolare gli articoli 44-47, conteneva notevoli cambiamenti che sovvertivano le modalità allora vigenti di reclutamento per diventare docenti nella scuola pubblica.
All’epoca infatti, per diventare docenti di ruolo era necessario vincere il concorso a cattedra (ordinario o straordinario) rientrando quindi tra i posti vacanti disponibili. Se si superava il concorso ma non si rientrava tra i posti disponibili si otteneva l’abilitazione.
Per partecipare al concorso inoltre era necessario essere in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso specifica sulla base della tabella A, di tutti i CFU richiesti, indicati sempre in tabella A, e dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie didattiche.
Fin lì tutto chiaro, ma col nuovo decreto questo sistema veniva stravolto di nuovo.

Le modifiche apportate dal decreto

Il nuovo sistema di accesso in ruolo a tempo indeterminato, tuttora in vigore, si articola in tre passaggi:

  • percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
  • concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  • periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato e impartito dalle università o dalle istituzioni AFAM. Questo percorso è finalizzato all’acquisizione di competenze linguistiche e digitali, alla formazione in metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità. Comprende inoltre un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 CFU.
Questi percorsi non sono incompatibili con la contemporanea frequenza di lauree triennali o magistrali.

Un cambio di passo notevole che all’epoca sollevò alcuni dubbi sulla realizzazione pratica di questi percorsi, affidata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri atteso entro il 31 luglio 2022. Il DPCM arrivò in realtà con oltre un anno di ritardo, il 4 agosto 2023, e da allora disciplina i percorsi abilitanti: ne parliamo in dettaglio nel nostro approfondimento sui percorsi da 60 CFU abilitanti.

Norme transitorie sui 24 CFU per diventare docenti

Gli aspiranti docenti che avevano completato il percorso per ottenere i 24 CFU, o che si trovavano in fase di completamento, hanno potuto far valere i 24 CFU fino al 31 dicembre 2024 per la partecipazione ai concorsi, a patto che i 24 CFU fossero stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022. In alternativa era possibile partecipare con i primi 30 CFU del percorso di formazione iniziale che, nella formulazione originaria dell’art. 2-bis, dovevano comprendere almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto: un requisito poi eliminato dal DL 75/2023. Con il 31 dicembre 2024 la fase transitoria si è definitivamente chiusa.

Concorsi solo per abilitati o precari con tre anni di servizio per diventare docenti di ruolo

Concluso il percorso di formazione universitario con esame finale si ottiene l’abilitazione.
Il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso specifica per la quale si concorre è oggi requisito imprescindibile per la partecipazione al concorso.

Tuttavia, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Quindi in sintesi per partecipare al concorso per diventare docenti nella scuola pubblica occorre essere o docente abilitato o docente con tre anni di servizio.
Tuttavia, i vincitori di concorso senza ancora l’abilitazione, dunque i precari con tre anni di servizio, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti conseguono l’abilitazione e sono assunti a tempo indeterminato e ammessi all’anno di prova in servizio. È quanto è già avvenuto con i vincitori dei concorsi PNRR avviati ai percorsi di completamento.

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

Accesso a numero chiuso ai percorsi universitari

Per quanto riguarda i posti invece, per evitare il massiccio afflusso di candidati al concorso rispetto ai posti effettivamente disponibili, il Ministero dell’Istruzione e del Merito stima e comunica al Ministero dell’Università e della Ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali.

La deduzione che facemmo all’epoca si è puntualmente avverata: l’accesso ai percorsi da 60 CFU, così come a quelli da 30 CFU per i docenti triennalisti, è a numero chiuso, con bandi di ateneo e graduatorie per titoli e servizio. Abbiamo raccolto i dettagli su selezioni, punteggi e possibili strategie di candidatura nel nostro articolo su cosa abbiamo imparato dai percorsi abilitanti.

Non più 24 CFU ma 60: come acquisirli?

E i famosi 24 CFU? Questa la domanda che sorgeva spontanea nel 2022. La risposta è arrivata con il DPCM 4 agosto 2023: chi ha conseguito i 24 CFU può chiederne il riconoscimento al momento dell’iscrizione al percorso da 60 CFU, integrando i crediti mancanti, mentre i percorsi da 36 CFU sono oggi riservati, come completamento, ai vincitori di concorso.
Ciò che avevamo dato per certo si è confermato: per i concorsi a cattedra è necessario essere docenti abilitati tramite il percorso universitario specifico, oppure vantare tre anni di servizio nella scuola statale, e i costi dei percorsi, fino a 2.500 euro oltre alla quota per la prova finale, sono a carico dei candidati.

La riforma alla prova dei fatti

A distanza di anni possiamo tracciare un bilancio dell’attuazione della riforma. Il DPCM 4 agosto 2023 ha dato forma ai percorsi abilitanti, partiti con il primo ciclo nell’anno accademico 2023/2024 e giunti al terzo ciclo nel 2025/2026, concluso entro il 30 giugno 2026 per consentire l’inserimento del titolo nelle GPS. La fase transitoria dei concorsi si è chiusa il 31 dicembre 2024, con un’unica coda per gli insegnanti tecnico-pratici, ammessi con il solo diploma fino al 31 dicembre 2025 grazie alla Legge 15/2025. Sul fronte del reclutamento, ai concorsi PNRR del 2023 e del 2024, ancora aperti ai non abilitati, è seguito a ottobre 2025 il concorso PNRR3, il primo interamente a regime, riservato ad abilitati e triennalisti. Il quadro completo delle procedure è nel nostro approfondimento sui concorsi a cattedra.

Per diventare docenti di ruolo nella scuola secondaria occorrono tre passaggi: conseguire l’abilitazione con un percorso universitario da 60 CFU (o con i percorsi ridotti riservati a specifiche categorie), superare un concorso pubblico selettivo e completare l’anno di prova in servizio con valutazione positiva. Restano naturalmente necessari i requisiti di accesso alla classe di concorso prevista per il proprio titolo di studio.

Per i posti comuni della scuola secondaria serve l’abilitazione specifica per la classe di concorso oppure, in alternativa, il titolo di studio idoneo accompagnato da almeno tre anni di servizio svolti nella scuola statale negli ultimi cinque, di cui almeno uno nella classe di concorso richiesta. I vincitori non ancora abilitati completano poi la formazione con i percorsi da 30 o 36 CFU prima dell’assunzione a tempo indeterminato.

No, dal 1° gennaio 2025 i 24 CFU non sono più un requisito di accesso ai concorsi a cattedra: la fase transitoria che li ammetteva si è chiusa il 31 dicembre 2024. Chi li ha conseguiti entro il 31 ottobre 2022 non li ha però persi: può chiederne il riconoscimento al momento dell’iscrizione al percorso abilitante da 60 CFU, riducendo i crediti da acquisire.

Sono i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale previsti dal DPCM 4 agosto 2023, comprensivi di didattica disciplinare, tirocinio diretto e indiretto e prova finale con lezione simulata. Sono a numero chiuso e vengono banditi con cicli annuali dagli atenei accreditati. Tutti i dettagli su tipologie, costi e tempi sono nel nostro approfondimento sui percorsi da 60 CFU abilitanti.

Sì, i docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, così come gli specializzati sul sostegno, possono abilitarsi su una nuova classe di concorso con un percorso ridotto da 30 CFU (ex art. 13 del DPCM 4 agosto 2023), composto da 20 CFU di metodologie e tecnologie didattiche e 10 CFU di tirocinio diretto. Questi percorsi non prevedono numero chiuso e vengono erogati in più cicli durante l’anno.

I costi dei percorsi abilitanti sono a carico dei candidati, con massimali fissati a livello nazionale: fino a 2.500 euro per i percorsi da 30, 36 e 60 CFU, fino a 2.000 euro per i percorsi da 30 CFU ex art. 13, oltre a un massimo di 150 euro per la prova finale. Le università possono prevedere riduzioni in base all’ISEE, specialmente se si tratta di atenei pubblici, ed esenzioni per i candidati con invalidità oltre la percentuale prevista in questi casi (solitamente il 66%).

No, con la riforma del reclutamento i concorsi a cattedra sono solo selettivi: l’abilitazione si consegue prima, con i percorsi universitari, oppure dopo la vittoria per chi accede con i tre anni di servizio, tramite i percorsi di completamento. Il concorso PNRR3, bandito a ottobre 2025, è stato il primo interamente a regime. Trovi il quadro delle procedure nel nostro approfondimento sui concorsi a cattedra.

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