Doppia immatricolazione in un anno accademico: addio alla incompatibilità

Le novità in seguito all'entrata in vigore, lo scorso 13 maggio, della Legge N. 33/2022

doppia immatricolazione universitaria nello stesso anno accademicoLa doppia immatricolazione nello stesso anno accademico era vietata, fino a qualche giorno fa, in base al “Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore“, risalente al 1933. La legge per l’abolizione di questo divieto ha trovato sostenitori tra i parlamentari di tutte le forze politiche.
Un aggiornamento della normativa, doveroso ed inevitabile, consente all’Italia di adeguarsi agli standard degli altri Paesi europei in cui un simile divieto non è vigente, ma risponde anche alle moderne esigenze del mondo della formazione e del lavoro.

La legge denominata “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore” non è corposa e contiene solo 6 articoli.
L’iter legislativo che ha portato alla legge N. 33 del 12 aprile 2022, era iniziato sul finire del 2021 con il voto alla Camera dei Deputati. Circa un mese fa lo sprint finale con l’approvazione definitiva del testo, senza modifiche, del Senato della Repubblica, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore, dallo scorso 13 maggio 2022.

Nel dettaglio sarà consentita l’iscrizione contemporanea, anche in atenei differenti, a due corsi di laurea (triennale, magistrale) ma non nella stessa classe di laurea.
L’applicazione più importante e diffusa tuttavia è prevedibile che non riguarderà la doppia immatricolazione in due corsi di laurea ma il conseguimento nello stesso anno accademico di master, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento universitari e diplomi accademici.

Questi ultimi percorsi infatti sono quelli che potenzialmente possono essere conclusi in un semestre ma con la precedente normativa precludevano ulteriori immatricolazioni obbligando di fatto a conseguire solo un titolo per anno accademico e richiedendo ad esempio, per il mondo della scuola, tempi più lunghi per il conseguimento di titoli che conferiscono punteggio nelle graduatorie docenti.

Doppia immatricolazione: tasse universitarie, diritto allo studio e decreti attuativi.

Altro punto rilevante, oltre al divieto di doppia immatricolazione che permane per l’iscrizione nella stessa classe di laurea, è quello relativo alle tasse universitarie. L’esonero infatti vale per entrambe le iscrizioni. Non così per tutti gli strumenti di diritto allo studio che restano validi per una sola iscrizione.

Si attendono i decreti attuativi per i dettagli ma la prospettiva in base ai tempi prefissati è che già dal prossimo anno accademico sarà possibile una doppia immatricolazione universitaria.
Entro 60 giorni dall’approvazione della legge infatti il Ministro dell’Università e della Ricerca, dopo la ricezione di un parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), emanerà un decreto per stabilire le modalità attuative e di raccordo normativo, tenendo conto in particolar modo delle esigenze dei corsi in cui la frequenza è obbligatoria.

Una verifica dello stato di attuazione e dell’impatto della nuova normativa è poi prevista dopo 3 anni accademici dalla sua entrata in vigore.
Facile prevedere tuttavia l’impatto sul mondo del lavoro, soprattutto della scuola pubblica, in cui gli ultimi provvedimenti normativi, dalla riapertura delle GPS a cadenza biennale all’abolizione del divieto de quo, sembrano avere impresso un cambio di marcia.

Migliorare la propria posizione nelle graduatorie della scuola pubblica e nei concorsi a cattedra

I docenti e gli aspiranti docenti che hanno interesse a migliorare la propria posizione in graduatoria, e vogliono investire nella propria formazione, con il conseguimento di master  universitari o corsi di perfezionamento universitari potrebbero ora duplicare il punteggio potenzialmente conseguibile nello stesso anno accademico a condizione che vengano aggiornate le tabelle di valutazione titoli che invece contemplano ancora la possibilità di mettere a punteggio al massimo 3 master o corsi di perfezionamento conseguiti in 3 anni accademici differenti. Divieto che se prima era inutile e ridondante rispetto alla normativa previgente, attualmente suona decisamente anacronistico e non più giustificabile.
Attendiamo quindi i decreti attuativi anche per scoprire se l’abolizione del divieto di doppia immatricolazione travolgerà anche le disposizioni simili contenute nelle tabelle di valutazione titoli.
Resta valida in ogni caso la strategia, suggerita fino ad oggi, di abbinare titoli accademici a titoli culturali per conseguire più titoli nello stesso anno accademico.
Grazie alla nostra pluriennale esperienza in questo campo mettiamo a disposizione un servizio di consulenza gratuita e personalizzata per la valutazione dei piani di studio sia per migliorare il posizionamento nelle graduatorie della scuola pubblica che per il completamento dei requisiti di accesso a classi di concorso.

AGGIORNAMENTO AGOSTO 2022

Emanato il primo decreto attuativo (Decreto Ministeriale n. 930 del 29-07-2022). Gli atenei provvederanno tramite i propri regolamenti a disciplinare le procedure interne aggiornandole alla nuova normativa, verosimilmente con tempi variabili da università ad università.

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