Doppia immatricolazione in un anno accademico: addio alla incompatibilità

Le novità in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa.

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doppia immatricolazione universitaria nello stesso anno accademicoLa doppia immatricolazione nello stesso anno accademico è stata vietata per quasi un secolo, in base al Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore del 1933. Il divieto è stato abolito dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022, con un aggiornamento normativo che ha allineato l’Italia agli standard degli altri Paesi europei e alle moderne esigenze del mondo della formazione e del lavoro.

La legge denominata “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore” non è corposa e contiene solo 6 articoli.
L’iter legislativo che ha portato alla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 si è concluso con l’approvazione definitiva del Senato, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore il 13 maggio 2022.

Nel dettaglio è consentita l’iscrizione contemporanea, anche in atenei differenti, a due corsi di laurea (triennale, magistrale) ma non nella stessa classe di laurea.
L’applicazione più importante e diffusa non riguarda la doppia immatricolazione in due corsi di laurea ma il conseguimento nello stesso anno accademico di master, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento universitari, diplomi accademici e percorsi abilitanti.

Questi percorsi possono potenzialmente essere conclusi in un semestre ma con la precedente normativa era preclusa ogni ulteriore immatricolazione obbligando di fatto a conseguire solo un titolo per anno accademico e richiedendo ad esempio, per il mondo della scuola, tempi più lunghi per il conseguimento di titoli che garantivano il riconoscimento di punteggio nelle graduatorie docenti.

Doppia immatricolazione: tasse universitarie, diritto allo studio e decreti attuativi

Altro punto rilevante, oltre al divieto di doppia immatricolazione che permane per l’iscrizione nella stessa classe di laurea, è quello relativo alle tasse universitarie. L’esonero infatti vale per entrambe le iscrizioni. Non così per tutti gli strumenti di diritto allo studio che restano validi per una sola iscrizione.

La normativa è oggi pienamente operativa. In attuazione della Legge 33/2022 sono stati emanati i decreti attuativi: il D.M. 930 del 29 luglio 2022, che disciplina la contemporanea iscrizione ai corsi universitari (lauree, master, dottorati), e il D.M. 933 del 2 agosto 2022, dedicato ai corsi AFAM dell’alta formazione artistica e musicale. La doppia iscrizione è possibile a partire dall’anno accademico 2022/2023, e ciascun ateneo ha aggiornato i propri regolamenti interni per disciplinare le procedure.

Il criterio operativo fondamentale stabilito dai decreti è che i due corsi di laurea devono appartenere a classi diverse e differenziarsi per almeno due terzi delle attività formative (con riferimento ai settori scientifico-disciplinari). Restano ferme due condizioni già previste dalla legge: il divieto di doppia iscrizione nella stessa classe di laurea e il fatto che, qualora uno dei due corsi preveda la frequenza obbligatoria, il secondo non debba avere obblighi di frequenza.
In un altro articolo abbiamo trattato delle FAQ del ministero sulla doppia immatricolazione.

Il legislatore ha anche previsto, dopo 3 anni dall’entrata in vigore, una verifica sullo stato di attuazione e sugli impatti delle nuove norme.
Sul mondo del lavoro, soprattutto della scuola pubblica, gli ultimi provvedimenti normativi, sembrano avere impresso fin da subito un cambio di marcia.

Migliorare la propria posizione nelle graduatorie della scuola pubblica e nei concorsi a cattedra

Rispetto al passato, i docenti (e gli aspiranti docenti) che hanno interesse a migliorare la propria posizione in graduatoria con il conseguimento di master universitari o corsi di perfezionamento universitari, possono conseguire in meno tempo titoli che riconoscono punteggio nelle graduatorie che è quindi possibile scalare più velocemente.
Il divieto di mettere a punteggio al massimo 3 master o corsi di perfezionamento conseguiti in 3 anni accademici differenti, contemplato nelle tabelle di valutazione titoli, se prima era inutile e ridondante rispetto alla normativa previgente, attualmente suona anacronistico ma è stato mantenuto.
Resta valida in ogni caso la strategia, suggerita fino ad oggi, di abbinare titoli accademici a titoli culturali per conseguire più titoli nello stesso anno accademico.
Grazie alla nostra pluriennale esperienza in questo campo mettiamo a disposizione un servizio di consulenza gratuita e personalizzata per la valutazione dei piani di studio sia per migliorare il posizionamento nelle graduatorie della scuola pubblica che per il completamento dei requisiti di accesso a classi di concorso.

Domande frequenti sulla doppia immatricolazione

La doppia immatricolazione è la possibilità di iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore, anche in atenei diversi. È consentita dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022, che ha abolito un divieto risalente al Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore del 1933, allineando l’Italia agli standard degli altri Paesi europei. È operativa a partire dall’anno accademico 2022/2023.

È possibile iscriversi a due corsi di laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico), purché appartengano a classi di laurea diverse e si differenzino per almeno due terzi delle attività formative. È inoltre consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea e a un master, dottorato, corso di perfezionamento o di specializzazione. Resta escluso l’abbinamento di due corsi della stessa classe di laurea, così come permangono regole specifiche per le scuole di specializzazione medica.

Quando uno dei due corsi prevede la frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione a un secondo corso che non abbia obblighi di frequenza. La regola non si applica ai corsi per i quali la frequenza obbligatoria è prevista solo per attività di laboratorio o tirocinio. Per agevolare la doppia iscrizione, gli atenei possono attivare didattica a distanza o modalità organizzative compatibili con una frequenza part-time.

L’esonero dalle tasse universitarie, ove spettante, vale per entrambe le iscrizioni. Gli strumenti del diritto allo studio (borse di studio e benefici collegati) restano invece validi per una sola delle due iscrizioni: lo studente deve quindi indicare quale delle due carriere prendere come riferimento per accedere a tali benefici.

Perché consente di conseguire più titoli nello stesso anno accademico (ad esempio master, corsi di perfezionamento e percorsi abilitanti) accelerando l’acquisizione dei titoli che attribuiscono punteggio nelle graduatorie della scuola o che completano i requisiti d’accesso a una classe di concorso. Resta valida e sempre efficace anche la strategia di abbinare titoli accademici a titoli culturali (come le certificazioni glottodidattiche), che non sono soggetti alle incompatibilità previste per i titoli accademici.

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