Il percorsi per conseguire la specializzazione sul sostegno con i cosiddetti corsi INDIRE sono oggetto dei decreti firmati lo scorso 29 aprile dal Ministro Valditara (Decreto Ministeriale 75 del 24 aprile 2025 e Decreto Ministeriale 77 del 24 aprile 2025) volti proprio ad attivare i corsi per la specializzazione sul sostegno previsti dal D.L. 71/2024, convertito con modifiche nella legge 107/2024.
La ratio della norma è di introdurre, in via straordinaria, un canale formativo per oltre sessantamila docenti precari per affrontare la carenza di insegnanti specializzati sul sostegno didattico.
Gli enti che erogano la formazione dei cosiddetti “corsi INDIRE”
Ad erogare la formazione saranno due tipologie di enti: l’INDIRE, per questo si parla di “corsi INDIRE”, Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa, e gli atenei che possono erogarli sia autonomamente che in collaborazione con lo stesso INDIRE.
Per brevità ci si riferisce a questi corsi con la dicitura, tecnicamente impropria ma ormai già entrata nell’uso comune, di “corsi INDIRE” anche nel caso in cui ad erogare il percorso siano le università, in modo autonomo, non necessariamente in collaborazione con INDIRE.
NOTA IMPORTANTE
In questo articolo utilizzeremo la denominazione “corsi INDIRE” per riferirci ai percorsi disciplinati dai decreti richiamati in precedenza chiarendo in modo esplicito che i corsi per la specializzazione sul sostegno proposti sul nostro sito NON sono erogati da INDIRE ma dagli atenei telematici di cui siamo polo e centro di orientamento.
Occorre già fare attenzione perché c’è una differenza tra i corsi INDIRE per la specializzazione sul sostegno erogato da INDIRE e gli stessi “corso INDIRE” erogati autonomamente da una università.
I primi non sono corsi accademici, i secondi sì. Con tutto ciò che ne consegue in termini di possibilità riconoscimento dei CFU acquisiti nei “corsi INDIRE” che solo nel caso in cui siano erogati da un ateneo possono essere utilizzabili in altri contesti in quanto riconoscono Crediti Formativi Universitari. Se erogati da INDIRE, non essendo questo ente da un ateneo, non vengono riconosciuti CFU.
I decreti appena firmati disciplinano diverse tipologie di corsi per conseguire la specializzazione sul sostegno, vediamo quali.
Corsi INDIRE per docenti con tre anni di servizio su sostegno
Il primo dei corsi INDIRE, da 40 CFU, istituiti ex art. 6 D.L. 71/2024, di cui si occupa il D.M. 75/2025, è rivolto a docenti che, pur senza titolo di specializzazione, abbiano svolto servizio sul sostegno per almeno 3 anni negli ultimi 5 (al momento i 5 anni sono quelli fino ad agosto 2024 ed è escluso quindi l’anno 2024/25 in corso, vedremo se ci saranno delle indicazioni differenti in seguito).
Bisogna specificare meglio questo requisito che, riassunto in questo modo, potrebbe apparire molto più ampio. Occorre infatti che i candidati non solo abbiano svolto i tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 5, ma che abbiano anche il titolo di accesso per il grado di istruzione in cui intendono conseguire la specializzazione sul sostegno.
Un candidato con tre anni di servizio con Domanda di Messa a Disposizione (MAD), ma senza i requisiti per accedere ai percorsi di specializzazione sul sostegno, non può candidarsi.
I corsi INDIRE da 40 CFU sono percorsi contingentati, cioè a numero chiuso. Il ministero individuerà i numeri del contingente e, come già accaduto per i percorsi contingentati per l’abilitazione su materia, verranno pubblicati i relativi bandi.
La quota da versare per l’adesione al bando è fissata in 150 Euro ed è già possibile compilare il modulo per manifestare il proprio interesse ad aderire ai corsi INDIRE da 40 CFU ed art. 6 D.L. 71/2024.
Verranno stilate delle graduatorie per i candidati che abbiano formalizzato la manifestazione di interesse e, sulla base del punteggio (stabilito in base ad anzianità di servizio ed età anagrafica), chi risulterà in posizione utile potrà accedere alla formazione.
Il criterio dell’età anagrafica favorisce i candidati più giovani e di fatto compensa quello sull’anzianità di servizio che dovrebbe tendenzialmente avvantaggiare invece candidati più grandi di età.
Per la retta dei corsi INDIRE da 40 CFU è fissato un tetto massimo di 1300 Euro. Sarà possibile rateizzare la retta in due tranches con versamenti di pari importo a cadenza mensile tramite bonifico o bonus docenti.
È prevista la possibilità di iscriversi anche presso altri atenei qualora non si rientri nel numero dei posti disponibili nella prima iscrizione.
I percorsi saranno sicuramente attivati e ci aspettiamo l’attribuzione di circa 9.000 posti. Altri elementi abbastanza sicuri (molti aspetti sono ancora in via di definizione) sono la conclusione di questi corsi INDIRE da 40 CFU che, da decreto, prevedono una durata minima di 4 mesi e la conclusione entro il 31 dicembre 2025.
La formazione prevede classi con un minimo di 50 corsisti ed un massimo di 150 ed è prevedibile che il calendario delle lezioni sarà impegnativo anche se non è ancora disponibile.
Le sedi del tirocinio dovrebbero essere sempre le scuole accreditate per il TFA, tuttavia diversi aspetti legati all’attività didattica ed al tirocinio sono ancora in fase di definizione.
L’esame finale prevede la discussione di una tesina e si svolge in presenza nelle sedi che saranno indicate.
Per questi i corsi INDIRE per docenti triennalisti è previsto anche un secondo ciclo. Vi sono tuttavia già forti dubbi sulle tempistiche perché difficilmente si riuscirà a concludere anche il secondo ciclo entro la fine dell’anno ed appare probabile che la scadenza del 31 dicembre 2025 possa facilmente slittare.
Sono attualmente in atto inerlocuzioni tra sindacati e ministero su diversi aspetti, ad esempio per quanto riguarda il computo dell’anno scolastico in corso per il raggiungimento dei tre anni di servizio.
Già attivi i corsi INDIRE per docenti con TFA estero sul sostegno
Il secondo decreto regola la posizione dei docenti che hanno conseguito una specializzazione sul sostegno nei Paesi dell’Unione Europea e che abbiano visto spirare i termini previsti per il riconoscimento avendo magari anche in corso un contenzioso con il ministero per il mancato esito del riconoscimento entro i termini.
Questi docenti potranno conseguire la specializzazione attraverso “corsi INDIRE” da 48 CFU (o da 36 CFU, se in possesso di almeno un anno di esperienza professionale sullo specifico grado di istruzione).
I corsi INDIRE da 36 CFU e da 48 CFU, istituiti ex art. 7 D.L. 71/2024, che sono oggetto del D.M. 77/2025, non sono contingentati; quindi non ci sarà accesso tramite bandi e graduatorie ma sarà possibile iscriversi direttamente alla formazione, senza sbarramenti, da questo modulo di iscrizione per i corsi INDIRE da 36 CFU e da quest’altro modulo di iscrizione per i corsi INDIRE da 48 CFU.
I decreti ministeriali pongono tetti massimi alle rette dei cosiddetti “corsi INDIRE” fissati rispettivamente a 900 Euro per i corsi INDIRE da 36 CFU e a 1500 Euro per i corsi INDIRE da 48 CFU. Sarà possibile rateizzare la retta suddividendo la retta in due tranches con versamenti a cadenza mensile, tramite bonifico o bonus docenti.
Analizziamo meglio i requisiti di accesso
Aspetto a cui bisogna prestare molta attenzione è quello che riguarda i requisiti di accesso. Come accade per la denominazione dei corsi INDIRE, per brevità nella comunicazione e per convenzione, ci si riferisce ai corsi istituiti ex art. 7 D.L. 71/2024 indicandoli come destinati semplicemente “a chi abbia conseguito la specializzazione sul sostegno all’estero”.
Non è un modo esaustivo e tecnicamente preciso per indicare i requisiti di accesso a questi percorsi. Vediamo nel dettaglio tutti i requisiti per accedere ai corsi INDIRE per docenti con TFA estero.
È necessario che il titolo di specializzazione sul sostegno sia stato conseguito in un Paese dell’Unione Europea, che sia stato erogato da una università estera legalmente accreditati nel Paese di origine (o altro organismo abilitato all’interno dello stesso) e che abbia previsto un piano di studi da 60 CFU.
In molti casi le università straniere hanno istituito percorsi con un numero inferiore di CFU. Anche in questo caso i sindacati premono affinché anche questi percorsi con un numero di CFU inferiore a 60 possano essere satisfattivi del requisito di accesso ai corsi INDIRE senza numero chiuso.
Altro aspetto cruciale è l’accreditamento delle università o degli altri enti erogatori nel Paese di origine. Non è ancora chiaro se il candidato possa semplicemente autocertificare questa caratteristica o se sia necessario produrre altro tipo di documentazione. Sicuramente iniziare a predisporre documentazione comprovante il riconoscimento degli enti esteri e delle università straniere in cui è stato conseguito il titolo non è una cattiva idea.
Queste appena esplicitate sono una condizioni necessarie, ma non ancora requisiti sufficienti.
Per esplicitare completamente il requisito di accesso occorre dire che a questi corsi INDIRE accedono sì i candidati (che abbiano conseguito l’abilitazione all’estero in un Paese dell’UE, presso una università riconosciuta, con un percorso da 60 CFU) che, alla data di entrata in vigore del decreto 71/2024 (1 giugno 2024) abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge.
Se al 1 giugno 2024 erano già trascorsi 120 giorni dalla domanda di riconoscimento del TFA estero, senza esito, e se il contenzioso in atto con il ministero è scaturito dalla mancata conclusione del procedimento (non quindi da un mancato riconoscimento esplicito) ci si può candidare ai corsi INDIRE istituiti ex art. 7 D.L. 71/2024.
Per accedere ai corsi indire la data di presentazione del riconoscimento del TFA estero dev’essere antecedente al 2 febbraio 2024 ed al 1 giugno 2024 i candidati dovevano essere ancora in attesa dell’esito.
I candidati la cui domanda di riconoscimento del TFA estero non aveva ancora compiuto 120 giorni dalla presentazione alla data del 1 giugno 2024 (data di entrata in vigore del decreto) non possono quindi accedere.
Altresì chi ha ricevuto un mancato riconoscimento entro i termini ed ha avviato un contenzioso con il ministero a causa del mancato riconoscimento, e non a causa della mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, resta ugualmente escluso dall’accesso ai corsi INDIRE.
Non è ancora chiaro invece se possano accedere coloro che hanno ricevuto un esito negativo del riconoscimento, ma intervenuto oltre i termini previsti.
Resta fuori infine anche chi abbia ricevuto, durante i 120 giorni, una richiesta di integrazione documentale della domanda da parte del ministero; questo atto infatti interrompe il decorso dei termini.
Come sempre accade in questi casi si preparano già ricorsi amministrativi da parte degli esclusi.
Sulla questione dei 120 giorni precedenti all’entrata in vigore del decreto potrebbero esserci novità in quanto questo termine aveva ragion d’essere se i corsi INDIRE fossero stati istituiti lo scorso anno. Per procedure simili infatti i candidati di solito devono essere in possesso dei requisiti nel momento di presentazione della domanda, fissare questo termine nel momento dell’entrata in vigore di un decreto risalente all’anno precedente è sicuramente una criticità che andrà affrontata e chiarita.
A proposito dei percorsi riservati ai docenti con TFA estero occorre precisare che, contestualmente alla domanda di iscrizione ai corsi INDIRE, i candidati presentano formale rinuncia relativa alla richiesta di riconoscimento nonché al contenzioso in essere.
La rinuncia va fatta tramite PEC o portale dedicato a seconda delle modalità con cui era stata formalizzata la richiesta di riconoscimento. Gli estremi della rinuncia vanno riportati nel modulo di iscrizione ai corsi INDIRE.
Ci si espone quindi alla possibilità che, non superando l’esame finale, si resti privi di tutele visto che non sarà più possibile procedere con una nuova domanda di riconoscimento in Italia del titolo conseguito all’estero. Si tratta di una ipotesi remota ma da prendere in considerazione.
Relativamente ai corsi INDIRE ex art. 7 D.L.71/2024, il relativo decreto specifica che debba intendersi il termine di 180 giorni lavorativi per il compimento di una annualità. Non è fatto riferimento, come per i percorsi di cui all’art. 6 ad una esplicita esclusione dell’anno in corso che pertanto potrà essere calcolato. Chi ha in corso un contratto a tempo determinato per l’insegnamento sul sostegno, purché siano già trascorsi i 180 giorni lavorativi, può accedere ai corsi da 36 CFU.
Anche su questo punto si attendono chiarimenti perché da più parti è stata fatta richiesta di considerare nel computo dei 180 giorni di servizio anche i giorni di servizio non continuativi.
I corsi INDIRE da 36 CFU e 48 CFU non prevedono limiti temporali per la conclusione al contrario dei corsi INDIRE da 40 CFU; non è espressa la possibilità di cicli successivi. Ci si aspetta però, trattandosi di percorsi non contingentati, che possano essere assimilati ai “percorsi abilitanti da 30 CFU ex art. 13” per l’abilitazione su materia, ugualmente senza numero chiuso. L’istituzione di edizioni successive potrebbe quindi essere con buona probabilità demandata all’autonoma iniziativa degli atenei, senza necessità di ulteriori decreti ministeriali.
I corsi INDIRE saranno erogati online, in modalità sincrona, quindi con modalità che eravamo già abituati a vedere per i percorsi abilitanti su materia. Le assenze non dovranno superare il 10% del percorso.
Il tirocinio sarà, ove previsto, in presenza. Oltre alla prova finale sono previste prove intermedie.
È prevedibile che si adottino modalità di erogazione prevalentemente in formula week-end ma potrebbero anche esserci lezioni infrasettimanali.
Corsi INDIRE e doppia immatricolazione
Ultimo punto da considerare è quello relativo alla doppia immatricolazione. Ricordiamo che è possibile iscriversi a due percorsi universitari nello stesso anno accademico a patto che solo uno di questi preveda la frequenza obbligatoria, che ci sia una differenza di due terzi tra i programmi dei due percorsi e che la posizione amministrativa relativa al pagamento delle tasse universitarie sul primo percorso sia regolare nel momento in cui ci si iscrive al secondo.
Al momento non risultano essere previste deroghe particolari per i corsi INDIRE.
Possiamo pero ragionevolmente presupporre che si possa fare affidamento a criteri di analogia con quanto accade con i percorsi abilitanti su materia. Suggeriamo di attenersi alla normativa che prevede solo un percorso a frequenza obbligatoria per anno accademico.
In previsione di un calendario delle lezioni che viene definito “impegnativo” da chi lo sta mettendo a punto, è da tenere in considerazione che, anche qualora fosse possibile una doppia immatricolazione, dev’essere sempre fatta salva la percentuale minima di presenze. La cautela quindi è d’obbligo per evitare di investire tempo, impegno e risorse in percorsi che, anche se compatibili sulla carta, diventano di fatto impossibili da frequentare simultaneamente.
Prossimi aggiornamenti sui corsi INDIRE
Questo articolo è in aggiornamento e inseriremo qui ulteriori dettagli relativi ai corsi INDIRE per la specializzazione sul sostegno, sia sulla base delle disposizioni degli atenei che in seguito ai chiarimenti che fornirà il ministero in risposta alle sollecitazioni dei sindacati.