Le GPS 2026-28 si sono aperte in anticipo e l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il prossimo biennio, con l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 del MIM, introduce diverse novità. Analizziamo quelle le principali.
GPS 2026-28 apertura anticipata
Una delle novità più evidenti, quella che sicuramente ha spiazzato molti docenti, aspiranti docenti ed operatori del mondo scuola, riguarda il periodo di apertura della finestra temporale di presentazione delle domande di inserimento in GPS che prevede l’apertura del portale Polis Istanze Online dalle 12:00 del 23 febbraio 2026 alle 23:59 del successivo 16 marzo.
In molti si aspettavano, come accaduto nelle ultime occasioni (2020, 2022 e 2024), una finestra temporale più spostata in avanti, orientativamente tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.
Va considerato infatti che per conseguire un titolo che conferisce punteggio in queste graduatorie occorre programmare per tempo l’immatricolazione visto che ci sono molti caveat da rispettare, dovuti a regolamenti di ateneo che impongono un tempo minimo dall’immatricolazione per conseguire il titolo, date d’esame già fissate universalmente per le prove delle certificazioni linguistiche.
Chi è stato previdente e non ha atteso l’approssimarsi della ipotetica data di riapertura delle graduatorie si è trovato in vantaggio da questo punto di vista, senza dover sperare nella benevolenza di atenei ed enti certificatori per l’istituzione di sessioni straordinarie che consentissero di ottenere i titoli in tempo utile per poterli mettere a punteggio.
Abbiamo sempre insistito sulla programmazione di una formazione che preveda step graduali e continui piuttosto che periodi morti e brusche accelerazioni, speriamo che questo ulteriore episodio convinca i più a programmare, insieme a noi e per tempo, la propria formazione da ora in poi.
Certificazioni informatiche e riconoscimento Accredia
Il riordino del panorama degli enti certificatori per le certificazioni informatiche è uno dei punti che tocca la maggior parte dei docenti visto che questi titoli sono diffusissimi e costituiscono un must.
La ratio della norma è nobile visto che mira a dare maggiori garanzie a chi consegue i titoli e ad eliminare certificazioni che non rispettano criteri stringenti di verifica delle competenze informatiche.
L’effetto tuttavia è paradossalmente opposto a quello desiderato visto che si incentiva una corsa al titolo da conseguire in poco tempo e con conseguente penalizzazione della qualità della formazione dando la possibilità, ai pochi enti che erogano certificazioni che rientrano nei nuovi criteri, di vedere aperte nuove quote di un mercato che era ormai saturo con tutte le conseguenze possibili nei periodi di transizione in cui regna ancora confusione e non ci sono molte certezze in merito alla validità o meno di questo o quell’altro titolo.
L’ordinanza stabilisce che le certificazioni informatiche non rilasciate da enti che operano sotto accreditamento Accredia non sono più valide per i nuovi inserimenti.
Riportiamo di seguito alcune FAQ pubblicate dal ministero per chiarire in quali casi i titoli già conseguiti conservano validità ed in quali casi è necessario conseguirli nuovamente.
FAQ 69
Come si valutano le certificazioni informatiche? Cosa accade per quelle già presentate e valutate nei bienni precedenti? È prevista la cumulabilità tra i vecchi punteggi e i nuovi punteggi?
Risposta: Le certificazioni già presentate e valutate mantengono il punteggio assegnato secondo le Tabelle allegate alla O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, fino a un massimo di 2 punti. Per quanto riguarda i titoli da inserire ex novo, sono riconoscibili esclusivamente le certificazioni rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA e conformi ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu; secondo le nuove Tabelle allegate all’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, le certificazioni informatiche sono valutabili per un massimo di 4 punti, inclusivi di eventuali titoli già riconosciuti nei bienni precedenti. Qualora i titoli dichiarati comportino un punteggio eccedente il massimo consentito, il Sistema Informativo lo ricondurrà a 4. In caso di dubbi sulla valutabilità del proprio certificato, l’aspirante potrà verificarne la validità ed il riconoscimento consultando la pagina web ufficiale di Accredia dedicata alle certificazioni digitali, al seguente link
FAQ 70
Nel biennio 2024/25 2025/26 ero già inserito in una tabella (esempio A/3) e avevo dichiarato alcune certificazioni informatiche. Ora aggiungo una nuova classe di concorso sempre di tabella A/3. Quelle certificazioni informatiche (trattandosi della medesima tabella) potranno essere valutate sul nuovo insegnamento? e per quelle già presentate e valutate nei bienni precedenti? È prevista la cumulabilità tra i vecchi punteggi e i nuovi punteggi?
Risposta: Sì
FAQ 71
Mi sono inserito negli elenchi aggiuntivi per l’a.s.2025/26. Ora produco domanda di iscrizione in I fascia. Le certificazioni informatiche già possedute e dichiarate in occasione dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi potranno valere anche per la I fascia?
Risposta: Sì
FAQ 72
Nel biennio precedente ero inserito in II fascia. Adesso, per il medesimo insegnamento, avendo conseguito l’abilitazione, mi iscriverò in I fascia. Le certificazioni informatiche già possedute e dichiarate in occasione del precedente inserimento in II fascia potranno valere anche per la I fascia?
Risposta: Sì. La valutazione delle certificazioni informatiche già effettuata in seconda fascia sarà mantenuta per la I fascia. Dette certificazioni e i punteggi relativi non saranno visualizzabili in fase di compilazione dell’istanza, in quanto saranno gestite direttamente dagli uffici territoriali in fase di valutazione, dopo la chiusura delle istanze, in vista della produzione della graduatoria.
FAQ 82
Posso presentare due certificazioni distinte sul medesimo framework, o meglio, ad esempio, due certificazioni DigCompEdu acquisite presso due organismi diversi?
Risposta: No. Ai fini del punteggio è valutabile una sola certificazione per ciascun framework (una per DigComp 2.2 ed una per DigCompEdu), indipendentemente dall’organismo emittente.
Risulta molto strano che il Ministero, pur avendo riconosciuto enti certificatori che erogano certificazioni informatiche, con questa norma stabilisca che il riconoscimento di Accredia è una garanzia maggiore rispetto allo riconoscimento ministeriale dell’ente certificatore.
È possibile che per le modalità con cui è stata impostata la norma ci siano degli assestamenti, così come specificato nelle FAQ pubblicate con qualche giorno di ritardo rispetto alla pubblicazione dell’ordinanza.
Non è l’unica novità che riguarda le certificazioni informatiche.
Mentre nelle precedenti GPS il punteggio massimo conseguibile con questa categoria di titoli era di 2 punti e ciascun titolo riconosceva 0,5 punti ora si introduce un tetto massimo di 4 punti con titoli che riconoscono 1 o 2 punti a seconda della tipologia. La certificazione DigCompEdu (di cui avevamo già parlato in un precedente articolo) ad esempio riconosce 2 punti e la certificazione DigComp 2.2 ne riconosce 1.
Risulta ancora poco chiaro come i nuovi inserimenti possano raggiungere il tetto massimo di 4 punti dato che non è possibile conseguire una certificazione DigCompEdu e due certificazioni DigComp 2.2 erogate da due enti differenti.
L’aspetto importante da verificare è che sia l’ente che eroga la certificazione sia accreditato da Accredia. Per avere maggior sicurezza però, anche sulla valutabilità futura dei titoli, suggeriamo di conseguire titoli anch’essi con bollino Accredia.
L’ambiguità sulle indicazioni contenute nell’ordinanza infatti nasce dal fatto che viene riportato in tabella di valutazione titoli quanto segue: “sono valutabili esclusivamente le certificazioni informatiche rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA e conformi ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu“.
Non vi è alcun dubbio che si richieda che il soggetto che rilascia la certificazione debba essere accreditato Accredia, non è chiarito però se la conformità ai framework europei possa essere dichiarata dai soggetti erogatori o se, come per altri casi precedenti (vedi le certificazioni CIAD per il personale ATA) debba essere sempre Accredia ad attestare la conformità ai framework europei.
Lascia perplessi infine anche l’indicazione specifica del framework 2.2 che è già stato superato dal DigComp 3.0. Le certificazioni 3.0 rischiano di non attribuire punteggio nelle prossime graduatorie se non interverrà una nota specifica del ministero per chiarire che le certificazioni potranno corrispondere anche a framework successivi al 2.2.
Inserimenti con riserva
Viene introdotto un criterio di flessibilità, probabilmente anche per via dell’apertura anticipata delle graduatorie, in favore di chi sta conseguendo un titolo abilitante o una specializzazione sul sostegno.
Per quanto riguarda i titoli di abilitazione e specializzazione è possibile inserirsi con riserva nella prima fascia se l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno verrà conseguita entro il 30 giugno 2026.
La novità assoluta è che la riserva è concessa anche a chi non è ancora immatricolato ai percorsi abilitanti o ai percorsi c.d. INDIRE, che hanno subito ritardi e sarebbero già dovuti essere avviati, purché il titolo sia ottenuto entro la scadenza del 30 giugno.
In questo caso ci si inserisce in II fascia di diritto ed in I fascia con riserva, potendo anche contare sul punteggio garantito dal conseguimento del titolo entro il 30 giugno.
Le modalità di scioglimento della riserva verranno fissate in seguito ma si tratta di una riserva che deve essere sciolta esplicitamente in un senso o nell’altro.
Per la prima volta, i docenti che hanno un contratto in essere che scade dopo il 16 marzo (termine della presentazione domande) potranno dichiarare anche il servizio con riserva per raggiungere il punteggio massimo annuo (12 punti) In questo caso è necessario avere un contratto che consenta di maturare 166 giorni di servizio entro il 30 giugno 2026, ancorché non ancora maturati nel momento dell’inserimento in GPS, a patto che il contratto sia già attivo al momento dell’inserimento in GPS.
Non vanno presi in considerazione contratti che non prevedano già i 166 giorni anche se sono suscettibili di rinnovi che consentirebbero il raggiungimento del servizio previsto per il computo di una annualità.
Algoritmo e 150 preferenze e continuità didattica sul sostegno
Sebbene la scelta delle sedi avvenga con un’istanza successiva in estate, l’ordinanza chiarisce che da quest’anno l’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze tornerà a ripescare i docenti esclusi in prima battuta. Questo significa che un docente non sarà considerato rinunciatario per le sedi non espresse e potrà essere eventualmente ripescato nei turni di nomina successivi, eliminando una criticità degli anni passati.
Viene confermata la procedura che permette alle famiglie di richiedere la conferma del docente di sostegno dell’anno precedente per garantire la continuità didattica all’alunno con disabilità. Il dirigente scolastico, valutata la richiesta e sentito il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, comunica l’esito entro il 15 giugno, e il docente interessato esprime la volontà di conferma con precedenza assoluta nell’istanza delle supplenze.
Classi di concorso non attive
Le GPS non aprono per tutti. Sono previste infatti alcune classi di concorso per le quali non sarà possibile un nuovo inserimento. Si tratta delle seguenti classi di concorso:
A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica
A-76 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena
A-86 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena
B-01 Attività pratiche speciali
B-29 Gabinetto fisioterapico
B-30 Addetto all’ufficio tecnico
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici
B-32 Esercitazioni di pratica professionale
B-33 Assistente di Laboratorio
Per queste classi di concorso possono fare domanda di aggiornamento, permanenza, trasferimento esclusivamente i docenti già presenti nelle GPS per il biennio 2024/2025-2025/2026.
Controlli e sanzioni
L’articolo 15 dell’ordinanza fissa poi nuovi paletti per la verifica dei requisiti e stabilisce sanzioni graduali a seconda delle diverse situazioni.
Le scuole, da quest’anno, devono avviare le procedure di controllo entro 3 giorni lavorativi dalla stipula del primo contratto. Attenzione, l’ordinanza impone di “avviare” la verifica dei requisiti. Non significa che i controlli e le verifiche si esauriscano in 3 giorni, occorre solo avviare il procedimento di controllo. Non sono fissati tempi massimi.
Dichiarazioni mendaci dei candidati
In caso di difformità tra quanto dichiarato e i titoli posseduti, il punteggio viene rettificato con possibile licenziamento e denuncia penale.
Sono confermate poi pesanti sanzioni per la rinuncia o l’abbandono del servizio, che possono comportare il depennamento e la perdita della possibilità di ottenere supplenze per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie.
























