Doppia immatricolazione e incompatibilità: le FAQ del Ministero

A cosa occorre prestare attenzione nel caso di doppia immatricolazione.

Doppia immatricolazione e incompatibilità: le FAQ del MIURLe domande su doppia immatricolazione e incompatibilità sono numerosissime da quando è stato abolito il divieto rendendo possibile una doppia iscrizione universitaria nello stesso anno accademico.
Il Ministero ha fornito alcune indicazioni in forma di FAQ in merito all’applicazione della legge 33/2022 e del D.M. attuativo 930/2022 che disciplinano la contemporanea iscrizione a due corsi di studio.
Vi riportiamo di seguito le più interessanti con alcuni approfondimenti resi espliciti grazie all’ufficio doppia immatricolazione di uno degli atenei telematici di cui siamo polo.

In particolare in riferimento alla regolarità della posizione amministrativa degli studenti con doppia immatricolazione ed alla compatibilità dei percorsi accademici con il TFA o alla possibilità di frequentare più corsi di perfezionamento simultaneamente.

Ci teniamo con l’occasione a sottolineare come la frequenza del Master in didattica della lingua italiana come L2 e di uno qualunque dei corsi di perfezionamento CLIL sia stata già certificata come possibile sempre dall’ufficio doppia immatricolazione.
La convenienza nello svolgere i due percorsi contemporaneamente è costituita dall’affinità dei settori scientifico disciplinari sui quali vertono i due percorsi.

Doppia immatricolazione e incompatibilità: domande e risposte frequenti del Ministero

Lo studente ha la possibilità della contemporanea iscrizione, purché sia in regola con la prima iscrizione.
È necessario pertanto che lo studente non abbia abbandonato, frequenti attualmente il primo corso di studi e che la sua posizione amministrativa sia in regola. Mancando questi requisiti, lo studente deve procedere alla rinuncia.

No, il collegio dei docenti non può precludere l’iscrizione ad un secondo corso di studi in quanto la legge 33/2022 prevede espressamente la possibilità di iscrizione al dottorato e ad altro corso di studi.

No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/2022, in cui si specifica che qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza

La legge 33/2022 ha abrogato la precedente normativa concernente la contemporanea iscrizione ad un corso universitario ed altro corso delle istituzioni AFAM. Si precisa, infatti, che il limite dei 90 CFU/CFA – previsto dalla precedente normativa – è stato eliminato, atteso che nella legge 33/2022 e nel decreto ministeriale 933/2022 non viene posto alcun limite numerico all’acquisizione di crediti nel corso di un anno.
La normativa vigente propone una nuova articolazione dei percorsi formativi paralleli, senza porre alcun vincolo se non quanto espressamente previsto.

Lo studente già iscritto può beneficiare del nuovo sistema e, conseguentemente, non essere più vincolato al numero massimo di 90 CFU/CFA.

L’eventualità di due master identici deve essere in linea di principio valutata dall’Università, atteso che difficilmente può accadere che la medesima Università attivi due master identici e che due Università differenti pongano in essere due master identici.

I corsi di perfezionamento di cui all’art. 6, comma 2, lett. c), della legge 341/1990 sono percorsi di studio non contemplati dall’art. 1 della legge n. 33/2022. L’iscrizione a più corsi di perfezionamento resta ammessa.

È possibile la contemporanea iscrizione a decorrere dall’a.a. 2022/23 per lo studente a qualunque anno di corso sia iscritto.

Ai fini della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, premesso che il calcolo va effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all’offerta didattica programmata e in particolare ai SSD/SAD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori nonché ai relativi CFU/CFA, la struttura didattica competente farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU/CFA per ciascun settore disciplinare.
Laddove necessario, la struttura didattica competente ha il compito di individuare i SSD/SAD obbligatori da utilizzare ai fini del calcolo.
Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore. Inoltre, si precisa che resta nell’autonomia delle Istituzioni – laddove opportuno – fare ricorso a ulteriori criteri (ad es. insegnamenti e/o syllabus di insegnamenti), al fine del corretto calcolo della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative.

Atteso che la legge 33/2022 non disciplina la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un master, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie ai rispettivi organi collegiali, che verificheranno se sussistano le condizioni per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie (ossia corso di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione ovvero master e scuola di specializzazione) ai rispettivi organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell’obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

Ecco infine il link a tutte le FAQ pubblicate dal Ministero in tema di doppia immatricolazione e incompatibilità sull’applicazione della normativa vigente.

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Doppia immatricolazione e incompatibilità le FAQ del Ministero
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Doppia immatricolazione e incompatibilità le FAQ del Ministero
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Doppia immatricolazione e incompatibilità. Indicazioni specifiche nelle FAQ del Ministero in seguito all'entrata in vigore della Legge 33/22
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