Doppia immatricolazione e incompatibilità: le FAQ del Ministero

A cosa occorre prestare attenzione nel caso di doppia immatricolazione.

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Doppia immatricolazione e incompatibilità: le FAQ del MURQuesto articolo approfondisce i casi pratici di doppia immatricolazione e incompatibilità attraverso le FAQ ministeriali. Se cerchi invece il quadro generale della normativa che ha abolito il divieto, puoi leggere il nostro articolo dedicato alla doppia immatricolazione universitaria, alla Legge 33/2022, che ha abolito il divieto di doppia immatricolazione e al D.M. attuativo 930/2022, che costituiscono il quadro normativo sulla contemporanea iscrizione a due corsi di studio unitamente al DM 933 del 2 agosto 2022 che disciplina la doppia iscrizione per i titoli AFAM.

Riportiamo di seguito le più interessanti FAQ del ministero con alcuni approfondimenti resi espliciti grazie all’ufficio doppia immatricolazione di uno degli atenei telematici di cui siamo polo.

Le indicazioni riguardano in particolare la regolarità della posizione amministrativa degli studenti con doppia immatricolazione, la compatibilità dei percorsi con il TFA e la possibilità di frequentare più corsi di perfezionamento simultaneamente.

Ci teniamo con l’occasione a sottolineare che la frequenza del master L’insegnamento dell’italiano agli stranieri, L2 e di uno qualunque dei corsi di perfezionamento CLIL è stata già attestata come sempre possibile salvo che non vi siano impedimenti di altra natura (ulteriori carriere attive, irregolarità amministrativa o altri motivi ostativi).
La convenienza nello svolgere i due percorsi contemporaneamente è costituita dall’affinità dei settori scientifico disciplinari sui quali vertono i due percorsi pur conservando la differenza tra i programmi, come richiesto dalla normativa.

Il criterio dei due terzi: quando due corsi sono compatibili

Prima di entrare nei casi specifici affrontati dalle FAQ, è utile ricordare il criterio generale fissato dal D.M. 930/2022. Per iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico) questi devono appartenere a classi di laurea diverse e differenziarsi per almeno due terzi delle attività formative, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari. Resta in ogni caso vietata la doppia iscrizione a due corsi della stessa classe di laurea. Quando invece uno dei due percorsi prevede la frequenza obbligatoria, è possibile iscriversi a un secondo corso solo se quest’ultimo non ha obblighi di frequenza.

FAQ del ministero su doppia immatricolazione e incompatibilità

Lo studente ha la possibilità della contemporanea iscrizione, purché sia in regola con la prima iscrizione.
È necessario pertanto che lo studente non abbia abbandonato, frequenti attualmente il primo corso di studi e che la sua posizione amministrativa sia in regola. Mancando questi requisiti, lo studente deve procedere alla rinuncia.

No, il collegio dei docenti non può precludere l’iscrizione ad un secondo corso di studi in quanto la legge 33/2022 prevede espressamente la possibilità di iscrizione al dottorato e ad altro corso di studi.

No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/2022, in cui si specifica che qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza.

La legge 33/2022 ha abrogato la precedente normativa concernente la contemporanea iscrizione ad un corso universitario ed altro corso delle istituzioni AFAM. Si precisa, infatti, che il limite dei 90 CFU/CFA – previsto dalla precedente normativa – è stato eliminato, atteso che nella legge 33/2022 e nel decreto ministeriale 933/2022 non viene posto alcun limite numerico all’acquisizione di crediti nel corso di un anno.
La normativa vigente propone una nuova articolazione dei percorsi formativi paralleli, senza porre alcun vincolo se non quanto espressamente previsto.

Lo studente già iscritto può beneficiare del nuovo sistema e, conseguentemente, non essere più vincolato al numero massimo di 90 CFU/CFA.

L’eventualità di due master identici deve essere in linea di principio valutata dall’Università, atteso che difficilmente può accadere che la medesima Università attivi due master identici e che due Università differenti pongano in essere due master identici.

I corsi di perfezionamento di cui all’art. 6, comma 2, lett. c), della legge 341/1990 sono percorsi di studio non contemplati dall’art. 1 della legge n. 33/2022. L’iscrizione a più corsi di perfezionamento resta ammessa.

È possibile la contemporanea iscrizione a decorrere dall’a.a. 2022/23 per lo studente a qualunque anno di corso sia iscritto.

Ai fini della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, premesso che il calcolo va effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all’offerta didattica programmata e in particolare ai SSD/SAD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori nonché ai relativi CFU/CFA, la struttura didattica competente farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU/CFA per ciascun settore disciplinare.
Laddove necessario, la struttura didattica competente ha il compito di individuare i SSD/SAD obbligatori da utilizzare ai fini del calcolo.
Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore. Inoltre, si precisa che resta nell’autonomia delle Istituzioni – laddove opportuno – fare ricorso a ulteriori criteri (ad es. insegnamenti e/o syllabus di insegnamenti), al fine del corretto calcolo della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative.

Atteso che la legge 33/2022 non disciplina la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un master, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie ai rispettivi organi collegiali, che verificheranno se sussistano le condizioni per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie (ossia corso di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione ovvero master e scuola di specializzazione) ai rispettivi organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell’obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

Ecco infine il link a tutte le FAQ pubblicate dal Ministero in tema di doppia immatricolazione e incompatibilità sull’applicazione della normativa vigente.

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