Questo articolo approfondisce i casi pratici di doppia immatricolazione e incompatibilità attraverso le FAQ ministeriali. Se cerchi invece il quadro generale della normativa che ha abolito il divieto, puoi leggere il nostro articolo dedicato alla doppia immatricolazione universitaria, alla Legge 33/2022, che ha abolito il divieto di doppia immatricolazione e al D.M. attuativo 930/2022, che costituiscono il quadro normativo sulla contemporanea iscrizione a due corsi di studio unitamente al DM 933 del 2 agosto 2022 che disciplina la doppia iscrizione per i titoli AFAM.
Riportiamo di seguito le più interessanti FAQ del ministero con alcuni approfondimenti resi espliciti grazie all’ufficio doppia immatricolazione di uno degli atenei telematici di cui siamo polo.
Le indicazioni riguardano in particolare la regolarità della posizione amministrativa degli studenti con doppia immatricolazione, la compatibilità dei percorsi con il TFA e la possibilità di frequentare più corsi di perfezionamento simultaneamente.
Ci teniamo con l’occasione a sottolineare che la frequenza del master L’insegnamento dell’italiano agli stranieri, L2 e di uno qualunque dei corsi di perfezionamento CLIL è stata già attestata come sempre possibile salvo che non vi siano impedimenti di altra natura (ulteriori carriere attive, irregolarità amministrativa o altri motivi ostativi).
La convenienza nello svolgere i due percorsi contemporaneamente è costituita dall’affinità dei settori scientifico disciplinari sui quali vertono i due percorsi pur conservando la differenza tra i programmi, come richiesto dalla normativa.
Il criterio dei due terzi: quando due corsi sono compatibili
Prima di entrare nei casi specifici affrontati dalle FAQ, è utile ricordare il criterio generale fissato dal D.M. 930/2022. Per iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico) questi devono appartenere a classi di laurea diverse e differenziarsi per almeno due terzi delle attività formative, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari. Resta in ogni caso vietata la doppia iscrizione a due corsi della stessa classe di laurea. Quando invece uno dei due percorsi prevede la frequenza obbligatoria, è possibile iscriversi a un secondo corso solo se quest’ultimo non ha obblighi di frequenza.



























