Le lauree abilitanti sono state introdotte dalla Legge 8 novembre 2021, n. 163, e sono operative a partire dall’anno accademico 2023/2024 per le facoltà di Psicologia, Farmacia, Medicina veterinaria e Odontoiatria, sulla base dei decreti interministeriali del 5 luglio 2022. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea secondo l’ordinamento didattico precedente, non abilitante, possono optare per il passaggio al nuovo percorso.
La normativa prevede infatti che l’esame finale per il conseguimento di queste lauree abiliti, rispettivamente, all’esercizio della professione di psicologo, farmacista, medico veterinario e odontoiatra.
Lauree abilitanti attraverso un tirocinio pratico-valutativo
Durante il percorso di studi, per le lauree abilitanti sono previste attività di TPV – tirocinio pratico-valutativo – a carattere professionalizzante, che consentano agli studenti di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento delle diverse professioni.
Il Tirocinio Pratico-Valutativo deve corrispondere a 30 crediti formativi per le lauree a ciclo unico. Per la laurea triennale in psicologia è prevista l’acquisizione di un TPV pari a 10 CFU, mentre 20 CFU vengono maturati tramite Tirocinio Pratico-Valutativo nel piano di studi della laurea magistrale in psicologia.
Una volta concluso il tirocinio, gli studenti sostengono l’esame finale, che comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa, precedente alla discussione della tesi di laurea, per la quale sono previste apposite commissioni giudicatrici.
Laurea abilitante alla professione di psicologo
Nel dettaglio, tra le lauree abilitanti, il tirocinio e l’esame finale per la professione di psicologo sono disciplinati dal Decreto Interministeriale 654 del 5 luglio 2022.
Ad ognuno dei 20 CFU riservati al tirocinio corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Le attività di tirocinio sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 crediti, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di queste attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale.
Al termine del corso di laurea, il laureato può iscriversi all’albo degli psicologi e svolgere la professione di psicologo.
Come cambiano i piani di studio con le lauree abilitanti
Il tirocinio di 30 CFU deve essere conseguito per 1/3 durante il percorso triennale (10 CFU) e per 2/3 durante il percorso magistrale (20 CFU).
Per quanto riguarda la Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24), aumentano le ore di tirocinio, che passano da 6 a 10 CFU (250 ore) suddivisi tra secondo e terzo anno.
Le attività di tirocinio pratico-valutativo (TPV) sono svolte con l’affiancamento di uno psicologo iscritto all’albo da almeno tre anni. Gli studenti che hanno conseguito la L-24 secondo il precedente ordinamento possono integrare nel percorso magistrale LM-51 i CFU di TPV eventualmente mancanti.
Laurea magistrale in Psicologia (LM-51)
La laurea magistrale LM-51 in Psicologia presente nel catalogo della nostra offerta formativa rientra tra le lauree abilitanti e prevede 4 indirizzi:
In questo caso, il tirocinio viene svolto presso enti accreditati dall’Ordine degli Psicologi e convenzionati con l’Ateneo.
Al termine del percorso, i neolaureati possono iscriversi alla sezione A dell’Albo Professionale degli Psicologi. Previo superamento dell’esame, possono poi esercitare la libera professione, nei limiti delle normative vigenti, oppure operare nei seguenti settori occupazionali: clinico, sociale, organizzativo, formativo ed educativo.
Lauree abilitanti: il regime transitorio per chi ha un titolo del vecchio ordinamento
Chi ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia (LM-51 non abilitante, la previgente classe 58/S o il vecchio ordinamento) può comunque ottenere l’abilitazione attraverso il regime transitorio disciplinato dal Decreto Interministeriale 567 del 20 giugno 2022: occorre svolgere un tirocinio pratico-valutativo post lauream di 30 CFU (750 ore) e superare la prova pratica valutativa (PPV), organizzata dalle università sede del corso LM-51 e superata con un punteggio minimo di 60/100. Le sessioni di esame di Stato sono indette ogni anno con ordinanza del Ministero dell’Università e della Ricerca: per il 2025, ad esempio, con l’O.M. n. 428 del 19 giugno 2025. È quindi possibile conseguire l’abilitazione anche senza ripetere l’intero percorso di studi.
























