Riconoscimento titoli esteri: corrispondenza, equivalenza, equipollenza

ARDI, linee guida utili agli studenti internazionali e foundation courses

riconoscimento titoli esteriUno degli effetti della globalizzazione è l’aumento degli studenti con titoli conseguiti all’estero che per proseguire gli studi in università italiane necessitano di una procedura per il riconoscimento titoli esteri.
Abbiamo già parlato in un precedente articolo della dichiarazione di valore e del diploma supplement ma, a seconda dei casi, potrebbero essere richieste dichiarazioni di altro tipo relative al titolo conseguito all’estero, come la corrispondenza, l’equivalenza e l’equipollenza. Analizziamo le caratteristiche di queste dichiarazioni e il relativo valore.

Occorre prima di tutto fare una premessa, mai superflua in un momento storico in cui gli enti che rilasciano titoli  di studio esteri si moltiplicano a dismisura e possono raggiungere un pubblico vastissimo grazie alla rete.
Può capitare di trovarsi dinanzi a titoli rilasciati da enti che sembrano avere a prima vista tutti i crismi di una istituzione universitaria ma che in realtà, se si approfondisce un po’, si possono rivelare ben presto degli enti che rilasciano titoli privi di qualunque valore legale.
Tutte le considerazioni su corrispondenza, equivalenza, equipollenza ed in generale sul riconoscimento titoli esteri quindi partono da un presupposto fondamentale e cioè che i due titoli che si prendono in considerazione, per stabilirne le caratteristiche comuni, debbano essere necessariamente rilasciati da istituzioni ufficiali e che in quanto tali facciano quindi ufficialmente parte del sistema nazionale di riferimento.

Riconoscimento titoli esteri: la corrispondenza dei titoli conseguiti all’estero

Una qualifica o un titolo di studio si definiscono corrispondenti ad altri titoli o qualifiche rilasciati in un altro Paese quando hanno uguale natura (accademica, professionalizzante o di ricerca) ed appartengono al medesimo livello di istruzione (sulla base della classificazione internazionale dei titoli).

Attenzione: la semplice corrispondenza tra due titoli non implica alcun riconoscimento formale del valore di un titolo e non implica di conseguenza alcun effetto giuridico.
Questo perché oltre al livello di istruzione ed alla natura dei titoli entrano in gioco anche altri elementi che possono differire, anche in presenza di una corrispondenza, come ad esempio l’ambito disciplinare, la durata del percorso di studi, ecc.

La corrispondenza tra titoli esteri costituisce quindi l’esito di un parere comparativo e non di una valutazione collegata ad una specifica procedura di riconoscimento.
Il caso più frequente in cui si parla di corrispondenza è collegato al livello (corrispondenza di livello di un titolo come ad esempio una laurea di primo o di secondo livello).

Riconoscimento titoli esteri: l’equivalenza dei titoli conseguiti all’estero

Veniamo ora all’equivalenza dei titoli esteri. Un titolo è equivalente ad un altro quando entrambi non solo, come per la corrispondenza, appartengono al medesimo livello di istruzione e hanno uguale natura, ma in più appartengono anche al medesimo settore disciplinare e producono, nel sistema di riferimento, i medesimi effetti accademici, ad esempio consentendo l’accesso agli stessi corsi di grado superiore.

L’equivalenza tra due titoli è frequente in alcune procedure di riconoscimento finalizzato in Italia e produce effetti giuridici solo in riferimento e limitatamente allo scopo specifico per cui è rilasciata. Un titolo estero ad esempio può essere equivalente ad un titolo italiano per l’accesso ad un determinato concorso.

Attenzione: l’equivalenza non determina ancora il riconoscimento di tutti gli effetti giuridici del titolo.
Anche in questo caso infatti alcuni elementi specifici delle due qualifiche possono essere differenti, come nel caso della corrispondenza. Ad esempio per quanto riguarda la durata, il numero di crediti, ecc.
Il titolo estero riconosciuto come equivalente rimarrà sempre un titolo estero in Italia, non recepito quindi nel sistema italiano, e produrrà solo gli effetti collegati allo scopo per cui è stata rilasciata l’equivalenza (accesso ad uno specifico concorso, ma non a tutti i concorsi).

Riconoscimento titoli esteri: l’equipollenza dei titoli conseguiti all’estero

Quando invece un titolo estero può dirsi equipollente ad un titolo italiano? Solo quando tutti e due i titoli producono gli stessi effetti giuridici e hanno quindi il medesimo “valore legale”.
Un titolo estero riconosciuto come equipollente è quindi in grado di produrre sempre, non solo per un caso specifico, esattamente gli stessi effetti giuridici del titolo italiano.
Per poter ottenere l’equipollenza del titolo estero è quindi necessario che tutte le caratteristiche della qualifica estera presa in considerazione (livello, natura, durata, crediti, indirizzo di studio, ecc.) caratterizzino anche la qualifica italiana.

Attestato di comparabilità e attestato di verifica

L’attestato di comparabilità di un titolo estero è rilasciato da CIMEA in seguito alla valutazione positiva di qualifiche estere del sistema della formazione superiore e di qualifiche finali di percorsi di scuola secondaria che consentono l’accesso a corsi della formazione superiore.

Per Comparabilità si intende l’indicazione del livello del titolo estero in riferimento ai cicli del Processo di Bologna e ai livelli dello European Qualifications Framework. Tale comparazione non costituisce un riconoscimento formale del titolo all’interno di un sistema nazionale, ma è utile per le istituzioni che valutano la qualifica durante le procedure di riconoscimento: l’Attestato di Comparabilità non vincola in alcun modo le istituzioni durante le proprie procedure di valutazione e di riconoscimento.
Un caso frequente in cui un attestato di comparabilità è necessario è per esempio quello del baccellierato internazionale.

Per i titoli di studio conseguiti in uno dei 55 Paesi aderenti alla convezione di Lisbona è disponibile uno strumento a cui tutti possono accedere denominato ARDI, acronimo che sta per Automatic Recognition Database Italia, che consente una sorta di prevalutazione rapida.
Questo strumento è stato messo in campo in seguito al recepimento della Raccomandazione della Commissione Europea 26/11/2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli di istruzione, formazione e dei risultati dei periodi di studio all’estero.

L’attestato di Verifica è rilasciato sempre da CIMEA e conferma che un titolo o una qualifica estera del sistema della formazione superiore o di scuola secondaria sia stata effettivamente rilasciata in capo al possessore del titolo da parte di un ente ufficiale nel sistema di riferimento. Si tratta di un certificato che non sostituisce in alcun modo l’attestato di comparabilità ed ha una valenza inferiore a quest’ultimo limitandosi ad attestare la veridicità del titolo conseguito.

Richiesta del visto per studenti stranieri e Foundation Courses

Nel caso di immatricolazione di studenti stranieri ad un percorso universitario è sicuramente sempre necessaria una dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero.
Gli studenti stranieri che intendono trasferirsi in Italia per motivi di studio devono poi ottenere, oltre al nullaosta dell’ateneo, anche il visto da parte delle autorità diplomatiche. Sono molto utili in questi casi le linee guida per studenti stranieri disponibili nel sito universitaly.it.

Questo doppio binario è costituito quindi da due “autorizzazioni” indipendenti. Lo studente straniero cioè potrebbe ad esempio immatricolarsi senza problemi sulla base del regolamento di ateneo ma non ricevere il visto da parte delle autorità diplomatiche o, al contrario, potrebbe ricevere il visto ma non avere le caratteristiche sufficienti per iscriversi all’università.

Questo può succedere se il ciclo di scolarità previsto dal Paese di provenienza non sia sufficiente, sulla base della normativa italiana, all’ammissione all’università perché, ad esempio, invece dei 12 anni di scolarità il ciclo di studi svolto ne abbia previsti 11 (esempio tipico di ciclo scolare di 11 anni sono i Paesi baltici).

Proprio per questi studenti internazionali sono istituiti dei corsi specifici della durata di un anno, denominati “Foundation Course”. Attraverso questo percorso, gli studenti possono poi anche acquisire familiarità con la lingua italiana.
I Foundation Courses sono destinati sia agli studenti internazionali che hanno conseguito il diploma senza raggiungere i 12 anni di istruzione obbligatori per iscriversi a un ateneo italiano sia agli studenti che, pur avendo 12 anni di scolarità, non siano in possesso di un diploma con AP exams o che non abbiano superato gli AP exams con la votazione sufficiente per l’iscrizione al sistema universitario.

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giovedì Settembre 12 2024
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