Accorpamento classi di concorso e riforma dei requisiti di accesso al ruolo

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Riforma e accorpamento classi di concorsoLa riforma e l’accorpamento delle classi di concorso sono oggetto del decreto pubblicato lo scorso sabato 10 febbraio in Gazzetta Ufficiale. Si tratta del DM 22 dicembre 2023, n. 255, entrato in vigore l’11 febbraio 2024, che regolamenta l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Dopo il DM del 20 novembre 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2024) riguardante i nuovi requisiti di accesso alle classi A026 e A028, questo decreto attua nuove modifiche ai requisiti di accesso ad alcune classi di concorso e dispone l’accorpamento delle classi di concorso ritenute omogenee.

Riforma e accorpamento delle classi di concorso

Abbiamo quindi aggiornato alle nuove disposizioni il nostro tool di auto orientamento, che costituisce al momento una sorta di testo unico interattivo che fotografa la situazione attuale e riporta i nuovi requisiti per le classi di concorso interessate da questa riforma. Ma vediamo nel dettaglio, e con i relativi link, quali sono le modifiche.
Per quanto riguarda l’accorpamento delle classi di concorso e la modifica della denominazione, si tratta nello specifico delle seguenti:

Requisiti di accesso alle classi di concorso secondo la nuova normativa

Per la classe di concorso A-20 (Fisica) sono state modificate le note (3) e (4) con una riduzione dei CFU specifici richiesti. Per diverse lauree infatti, laddove prima erano richiesti 24 CFU FIS/01, adesso sono richiesti 30 CFU in FIS (in generale) di cui almeno 6 in FIS/01. Per altre lauree invece, laddove prima erano richiesti 12 CFU in FIS/01 o FIS/08 adesso sono richiesti complessivamente 18 CFU in FIS (in generale) di cui almeno 6 in FIS/01. Nel catalogo della nostra offerta formativa abbiamo esami singoli da 6 CFU in questo settore scientifico disciplinare.

Per la classe di concorso A-27 (Matematica e fisica) sono ora considerate titolo di accesso anche le lauree in ingegneria con i requisiti previsti dalle nuove note (in generale la nota n. 3 richiede 60 CFU in MAT e 30 CFU in FIS di cui almeno 6 CFU in FIS/01).

Alla classe di concorso A-12 (Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado) si può ora accedere anche con le lauree in Scienze Filosofiche (LM-78), Filosofia e storia della scienza (LS-17), Storia della filosofia (LS-96), in Media, comunicazione e giornalismo (LM-19 e LS-13), in Scienze delle religioni (LM-64 e LS-72) in Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (LS-11), in Relazioni pubbliche e Scienze della comunicazione, purché in possesso degli 84 CFU complessivamente richiesti (come da nota 7 della tabella). Anche la LS-18 (Filosofia teoretica, politica ed estetica) permette l’accesso a condizione di rispettare i requisiti di cui alla nota 8.

Infine per quanto riguarda la classe di concorso A-01: (Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado) i requisiti sembrano essere stati modificati in peius rispetto alla precedente normativa.
Per alcune lauree infatti (LMR 02 – Conservazione e restauro dei beni culturali, LM 3 e LS 3 Architettura del paesaggio, LM 4 e LS 4 Architettura e ingegneria edile-architettura e LM 12 Design, LM48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale e LS 103 Teoria e metodi del disegno industriale) si richiedono con la disciplina attuale 84 CFU (prima non richiesti) nei settori L-ART e ICAR.

Per questa classe di concorso vengono aggiunte, tra i requisiti di accesso, anche le lauree in LM 2 e LS 2 – Archeologia, purché in possesso di 48 CFU nei settori ICAR e L-ART. Mentre per le lauree LM 10 e LS 10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali, invece dei 60 CFU nel settore ICAR 17 adesso sono richiesti 48 CFU nei settori L-ART e ICAR.

Raccordo con il regime precedente e futuri concorsi

All’interno del decreto si legge in merito all’accorpamento delle classi di concorso: “resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. I codici alfanumerici utilizzati per la gestione informatica e dello stato giuridico del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza. Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.

Questa disposizione, all’indomani della pubblicazione del decreto, aveva sollevato dubbi sia tra gli aspiranti all’abilitazione in una classe di concorso accorpata sia tra gli enti chiamati a predisporre i relativi percorsi. Il timore era quello di un paradosso per cui un docente abilitato in una classe per la secondaria di primo grado che, volendo insegnare la stessa materia nella secondaria di secondo grado, sarebbe stato costretto a frequentare un percorso abilitante nella stessa classe di concorso in cui era già abilitato.

La questione è stata però chiarita. Il DM 621/2024, relativo al primo ciclo dei percorsi abilitanti, ha stabilito che i docenti che conseguono l’abilitazione in una delle classi confluite nell’accorpamento (A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70 e A-71) sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso: frequentando un solo percorso, dunque, ci si abilita per entrambe le classi. Per i percorsi abilitanti dell’a.a. 2025/2026, inoltre, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha chiesto agli atenei di allineare i corsi accreditati alle nuove classi accorpate, superando progressivamente l’erogazione di corsi distinti.

Lo stesso principio vale per le graduatorie: l’abilitazione conseguita su una delle classi accorpate consente l’inserimento in prima fascia GPS anche per l’altra classe confluita, con il medesimo punteggio (24 punti più fino a 12 punti in funzione del voto di abilitazione).

In merito ai nuovi requisiti previsti per l’accesso alle classi di concorso viene invece prevista una norma di raccordo con il precedente regime: “Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 […] possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.

Su questo punto, a oggi, il ministero non ha fornito ulteriori chiarimenti: non è cioè stato precisato in via definitiva se chi ha maturato i vecchi requisiti prima dell’aggiornamento sarà coperto anche in vista dei concorsi successivi al primo, o se si tratta di una disposizione transitoria pensata per regolare il solo passaggio dal precedente regime a quello attuale. In via prudenziale, pertanto, continuiamo a suggerire di valutare attentamente se sia o meno il caso di maturare comunque i requisiti stabiliti dalla nuova normativa, integrando quelli eventualmente mancanti secondo quanto stabilito dal nuovo decreto.

La tabella A aggiornata e integrata con la precedente normativa

La tabella che regola l’accesso alle classi di concorso è stata oggetto di ben 3 aggiornamenti (uno nel 2017 e due nel 2024) per questo motivo abbiamo integrato in un unico PDF diversi rimaneggiamenti ed ecco la Tabella A aggiornata con le ultime disposizioni.
Sull’interpretazione del requisiti il ministero specifica anche che “nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro”.

Domande frequenti sull'accorpamento delle classi di concorso

L’accorpamento è stato disposto dal Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2024 ed entrato in vigore l’11 febbraio 2024. Il decreto razionalizza e accorpa alcune classi di concorso ritenute omogenee della scuola secondaria di I e II grado.

Le principali nuove denominazioni sono: A-01 (ex A-01 e A-17), A-12 (ex A-12 e A-22), A-22 (ex A-24 e A-25), A-30 (ex A-29 e A-30), A-48 (ex A-48 e A-49), A-70 (ex A-70 e A-72) e A-71 (ex A-71 e A-3). La A-53 ha invece solo cambiato denominazione in “Storia della musica e della danza”.

Sì. Il DM 621/2024 ha chiarito che chi consegue l’abilitazione in una delle classi confluite nell’accorpamento è da considerarsi abilitato per tutti gli insegnamenti dell’aggregazione e per la nuova classe di concorso. Frequentando un solo percorso abilitante, quindi, ci si abilita per entrambe le classi.

Sì. Secondo i chiarimenti ministeriali, l’abilitazione conseguita su una classe accorpata consente l’inserimento in prima fascia GPS anche per l’altra classe confluita, con il medesimo punteggio (24 punti più fino a 12 punti in base al voto di abilitazione).

Chi, alla data di entrata in vigore del decreto, era già in possesso di titoli validi secondo il DPR 19/2016 può continuare a farli valere per concorsi, percorsi abilitanti, specializzazione sul sostegno e accesso alle GPS. Resta consigliabile, in via prudenziale, valutare l’integrazione dei requisiti previsti dalla nuova normativa per gli eventuali CFU mancanti.

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