I percorsi per conseguire la specializzazione sul sostegno con i cosiddetti corsi INDIRE sono stati attivati con i decreti firmati ad aprile 2025 dal Ministro Valditara (Decreto Ministeriale 75 del 24 aprile 2025 e Decreto Ministeriale 77 del 24 aprile 2025), volti proprio ad attuare i corsi per la specializzazione sul sostegno previsti dal D.L. 71/2024, convertito con modifiche nella legge 106/2024. Ai due decreti si è poi aggiunto il DM 26 del 16 febbraio 2026, che ha avviato il ciclo successivo recependo le novità della Legge 164/2025.
La ratio della norma è di introdurre, in via straordinaria, un canale formativo per decine di migliaia di docenti precari per affrontare la carenza di insegnanti specializzati sul sostegno didattico.
In questa guida ci concentriamo sugli aspetti operativi dei corsi: enti erogatori, costi, graduatorie, modalità di svolgimento e iscrizioni. Per il quadro normativo generale, l’evoluzione del D.L. 71/2024 e i requisiti di accesso ai due canali rimandiamo al nostro approfondimento sulla specializzazione su sostegno e i percorsi INDIRE.
Gli enti che erogano la formazione dei cosiddetti “corsi INDIRE”
A erogare la formazione sono due tipologie di enti: l’INDIRE, per questo si parla di “corsi INDIRE“, Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa, e gli atenei che possono erogarli sia autonomamente che in collaborazione con lo stesso INDIRE.
Per brevità ci si riferisce a questi corsi con la dicitura, tecnicamente impropria ma ormai già entrata nell’uso comune, di “corsi INDIRE” anche nel caso in cui a erogare il percorso siano le università, in modo autonomo, non necessariamente in collaborazione con INDIRE.
NOTA IMPORTANTE
In questo articolo utilizzeremo la denominazione “corsi INDIRE” per riferirci ai percorsi disciplinati dai decreti richiamati in precedenza chiarendo in modo esplicito che i corsi per la specializzazione sul sostegno proposti sul nostro sito NON sono erogati da INDIRE ma dagli atenei telematici di cui siamo polo e centro di orientamento.
Occorre già fare attenzione perché c’è una differenza tra i corsi INDIRE per la specializzazione sul sostegno erogati da INDIRE e gli stessi “corsi INDIRE” erogati autonomamente da una università.
I primi non sono corsi accademici, i secondi sì. Con tutto ciò che ne consegue in termini di possibilità di riconoscimento dei crediti acquisiti nei “corsi INDIRE” che solo nel caso in cui siano erogati da un ateneo possono essere utilizzabili in altri contesti in quanto riconoscono Crediti Formativi Universitari. Se erogati da INDIRE, non essendo questo ente un ateneo, non vengono riconosciuti CFU.
I decreti disciplinano diverse tipologie di corsi per conseguire la specializzazione sul sostegno, vediamo quali.
Corsi INDIRE per docenti con tre anni di servizio su sostegno
Il primo dei corsi INDIRE, da 40 CFU, istituiti ex art. 6 D.L. 71/2024, di cui si occupa il D.M. 75/2025, è rivolto a docenti che, pur senza titolo di specializzazione, abbiano svolto servizio sul sostegno per almeno 3 anni negli ultimi 8 (la finestra, originariamente di 5 anni, è stata ampliata a 8 dalla Legge 164/2025; nel primo ciclo l’anno scolastico in corso restava escluso dal computo, per i cicli successivi fa fede quanto stabilito dal relativo decreto).
Bisogna specificare meglio questo requisito che, riassunto in questo modo, potrebbe apparire molto più ampio. Occorre infatti che i candidati non solo abbiano svolto i tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8, ma che abbiano anche il titolo di accesso per il grado di istruzione in cui intendono conseguire la specializzazione sul sostegno.
Un candidato con tre anni di servizio con Domanda di Messa a Disposizione (MAD), ma senza i requisiti per accedere ai percorsi di specializzazione sul sostegno, non può candidarsi.
I corsi INDIRE da 40 CFU sono percorsi contingentati, cioè a numero chiuso. Il ministero individua i numeri del contingente e, come accade per i percorsi contingentati per l’abilitazione su materia, vengono pubblicati i relativi bandi.
La quota da versare per l’adesione al bando è fissata in 150 euro ed è possibile compilare il modulo per manifestare il proprio interesse ad aderire ai corsi INDIRE da 40 CFU ex art. 6 D.L. 71/2024: la formula della manifestazione di interesse è stata confermata anche nel ciclo 2026 e sarà prevedibilmente replicata nei cicli successivi.
Vengono stilate delle graduatorie per i candidati che abbiano formalizzato la manifestazione di interesse e, sulla base del punteggio (stabilito in base ad anzianità di servizio ed età anagrafica), chi risulta in posizione utile può accedere alla formazione.
Il criterio dell’età anagrafica favorisce i candidati più giovani e di fatto compensa quello sull’anzianità di servizio che dovrebbe tendenzialmente avvantaggiare invece candidati più grandi di età.
Per la retta dei corsi INDIRE da 40 CFU è fissato un tetto massimo di 1.300 euro. È possibile rateizzare la retta in due tranche con versamenti di pari importo a cadenza mensile tramite bonifico o bonus docenti.
Le eccedenze di iscrizioni vengono trattate con priorità nei cicli successivi. È prevista la possibilità di iscriversi anche presso altri atenei qualora non si rientri nel numero dei posti disponibili nella prima iscrizione.
I percorsi, da decreto, prevedono una durata minima di 4 mesi e il termine ultimo di legge per il conseguimento del titolo, dopo la proroga della Legge 164/2025, è il 31 dicembre 2026.
La formazione prevede classi con un minimo di 50 corsisti e un massimo di 150 e un calendario delle lezioni impegnativo, come confermato dall’esperienza dei primi cicli.
Le sedi del tirocinio, ove previsto, sono le scuole accreditate.
L’esame finale prevede la discussione di una tesina e si svolge in presenza nelle sedi indicate da ciascun ateneo.
Il primo ciclo di questi corsi si è svolto nel corso del 2025 e si è concluso entro il 31 dicembre 2025. Il secondo ciclo, avviato con il DM 26 del 16 febbraio 2026, si è appena concluso con scadenza a fine giugno 2026, in tempo utile per lo scioglimento della riserva nella prima fascia sostegno delle GPS. Si attende ora l’attivazione di un ulteriore ciclo, che dovrà comunque chiudersi entro il termine del 31 dicembre 2026, salvo nuove proroghe.
Le interlocuzioni tra sindacati e ministero che accompagnarono il primo ciclo, per esempio sul computo dell’anno scolastico in corso e sull’ampiezza della finestra di servizio, hanno trovato parziale risposta proprio nelle modifiche introdotte dalla Legge 164/2025.
I corsi INDIRE per docenti con TFA estero sul sostegno
Il secondo decreto regola la posizione dei docenti che hanno conseguito una specializzazione sul sostegno nei Paesi dell’Unione Europea e che abbiano visto spirare i termini previsti per il riconoscimento avendo magari anche in corso un contenzioso con il ministero per il mancato esito del riconoscimento entro i termini.
Questi docenti possono conseguire la specializzazione attraverso “corsi INDIRE” da 48 CFU (o da 36 CFU, se in possesso di almeno un anno di esperienza professionale sullo specifico grado di istruzione).
I corsi INDIRE da 36 CFU e da 48 CFU, istituiti ex art. 7 D.L. 71/2024, che sono oggetto del D.M. 77/2025, non sono contingentati; è tuttavia previsto un numero massimo di posti disponibili ma l’eccedenza di domande viene trasmessa all’INDIRE ed è possibile iscriversi da questo modulo di iscrizione per i corsi INDIRE da 36 CFU e da quest’altro modulo di iscrizione per i corsi INDIRE da 48 CFU.
I decreti ministeriali pongono tetti massimi alle rette dei cosiddetti “corsi INDIRE” fissati rispettivamente a 900 euro per i corsi INDIRE da 36 CFU e a 1.500 euro per i corsi INDIRE da 48 CFU. È possibile rateizzare la retta suddividendola in due tranche con versamenti a cadenza mensile, tramite bonifico o bonus docenti.
Analizziamo meglio i requisiti di accesso
Aspetto a cui bisogna prestare molta attenzione è quello che riguarda i requisiti di accesso. Come accade per la denominazione dei corsi INDIRE, per brevità nella comunicazione e per convenzione, ci si riferisce ai corsi istituiti ex art. 7 D.L. 71/2024 indicandoli come destinati semplicemente “a chi abbia conseguito la specializzazione sul sostegno all’estero”.
Non è un modo esaustivo e tecnicamente preciso per indicare i requisiti di accesso a questi percorsi. Vediamo nel dettaglio tutti i requisiti per accedere ai corsi INDIRE per docenti con TFA estero.
È necessario che il titolo di specializzazione sul sostegno sia stato conseguito in un Paese dell’Unione Europea, che sia stato erogato da un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine (o altro organismo abilitato all’interno dello stesso) e che abbia previsto un piano di studi da 60 CFU.
In molti casi le università straniere hanno istituito percorsi con un numero inferiore di CFU. Anche in questo caso i sindacati premono affinché anche questi percorsi con un numero di CFU inferiore a 60 possano essere satisfattivi del requisito di accesso ai corsi INDIRE senza numero chiuso.
Altro aspetto cruciale è l’accreditamento delle università o degli altri enti erogatori nel Paese di origine: è consigliabile predisporre per tempo la documentazione comprovante il riconoscimento degli enti esteri e delle università straniere in cui è stato conseguito il titolo.
Queste appena esplicitate sono condizioni necessarie, ma non ancora sufficienti.
Per esplicitare completamente il requisito di accesso occorre dire che a questi corsi INDIRE accedono sì i candidati (che abbiano conseguito l’abilitazione all’estero in un Paese dell’UE, presso una università riconosciuta, con un percorso da 60 CFU) che, al 24 aprile 2025 (per il ciclo precedente era fissata la data di entrata in vigore del decreto 71/2024 (1 giugno 2024)) abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge.
Se al 24 aprile 2025 erano già trascorsi 120 giorni dalla domanda di riconoscimento del TFA estero, senza esito, e se il contenzioso in atto con il ministero è scaturito dalla mancata conclusione del procedimento (non quindi da un mancato riconoscimento esplicito) ci si può candidare ai corsi INDIRE istituiti ex art. 7 D.L. 71/2024.
Per accedere ai corsi INDIRE la data di presentazione del riconoscimento del TFA estero dev’essere antecedente al 31 dicembre 2024 e al 24 aprile 2025 i candidati dovevano essere ancora in attesa dell’esito.
I candidati la cui domanda di riconoscimento del TFA estero non aveva ancora compiuto 120 giorni dalla presentazione alla data del 24 aprile 2025 non possono quindi accedere.
Altresì chi ha ricevuto un mancato riconoscimento entro i termini e ha avviato un contenzioso con il ministero a causa del mancato riconoscimento, e non a causa della mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, resta ugualmente escluso dall’accesso ai corsi INDIRE.
Non è ancora chiaro invece se possano accedere coloro che hanno ricevuto un esito negativo del riconoscimento, ma intervenuto oltre i termini previsti.
Resta fuori infine anche chi abbia ricevuto, durante i 120 giorni, una richiesta di integrazione documentale della domanda da parte del ministero; questo atto infatti interrompe il decorso dei termini.
Come sempre accade in questi casi non sono mancati ricorsi amministrativi da parte degli esclusi. La questione del riferimento temporale, inizialmente ancorato all’entrata in vigore di un decreto risalente all’anno precedente, è stata peraltro affrontata proprio con l’aggiornamento della data al 24 aprile 2025 disposto dalla Legge 164/2025.
A proposito dei percorsi riservati ai docenti con TFA estero occorre precisare che, contestualmente alla domanda di iscrizione ai corsi INDIRE, i candidati presentano formale rinuncia relativa alla richiesta di riconoscimento nonché al contenzioso in essere.
La rinuncia va fatta tramite PEC o portale dedicato a seconda delle modalità con cui era stata formalizzata la richiesta di riconoscimento. Gli estremi della rinuncia vanno riportati nel modulo di iscrizione ai corsi INDIRE.
Ci si espone quindi alla possibilità che, non superando l’esame finale, si resti privi di tutele visto che non sarà più possibile procedere con una nuova domanda di riconoscimento in Italia del titolo conseguito all’estero. Si tratta di una ipotesi remota ma da prendere in considerazione.
Relativamente ai corsi INDIRE ex art. 7 D.L. 71/2024, il relativo decreto specifica che debba intendersi il termine di 180 giorni lavorativi per il compimento di una annualità. Non è fatto riferimento, come per i percorsi di cui all’art. 6, a un’esplicita esclusione dell’anno in corso che pertanto può essere calcolato. Chi ha in corso un contratto a tempo determinato per l’insegnamento sul sostegno, purché siano già trascorsi i 180 giorni lavorativi, può accedere ai corsi da 36 CFU.
I corsi INDIRE da 36 CFU e 48 CFU non prevedevano limiti temporali per la conclusione né esplicitavano la possibilità di cicli successivi. La nostra previsione di un’assimilazione ai percorsi non contingentati si è confermata nei fatti: con il DM 26 del 16 febbraio 2026 è stato avviato un nuovo ciclo anche per questi percorsi, insieme a quelli per i triennalisti.
I corsi INDIRE sono erogati online, in modalità sincrona, quindi con modalità che eravamo già abituati a vedere per i percorsi abilitanti su materia. Le assenze non devono superare il 10% del percorso.
Il tirocinio è, ove previsto, in presenza. Oltre alla prova finale sono previste prove intermedie.
Le modalità di erogazione sono prevalentemente in formula week-end, con possibili lezioni infrasettimanali.
Corsi INDIRE e doppia immatricolazione
Ultimo punto da considerare è quello relativo alla doppia immatricolazione. Ricordiamo che è possibile iscriversi a due percorsi universitari nello stesso anno accademico a patto che solo uno di questi preveda la frequenza obbligatoria, che ci sia una differenza di due terzi tra i programmi dei due percorsi e che la posizione amministrativa relativa al pagamento delle tasse universitarie sul primo percorso sia regolare nel momento in cui ci si iscrive al secondo.
Al momento non risultano essere previste deroghe particolari per i corsi INDIRE.
Possiamo però ragionevolmente presupporre che si possa fare affidamento a criteri di analogia con quanto accade con i percorsi abilitanti su materia. Suggeriamo di attenersi alla normativa che prevede solo un percorso a frequenza obbligatoria per anno accademico.
Considerato il calendario delle lezioni impegnativo, confermato dall’esperienza dei primi cicli, è da tenere in considerazione che, anche qualora fosse possibile una doppia immatricolazione, dev’essere sempre fatta salva la percentuale minima di presenze. La cautela quindi è d’obbligo per evitare di investire tempo, impegno e risorse in percorsi che, anche se compatibili sulla carta, diventano di fatto impossibili da frequentare simultaneamente.
Prossimi aggiornamenti sui corsi INDIRE
Questo articolo è in aggiornamento e inseriremo qui ulteriori dettagli relativi ai corsi INDIRE per la specializzazione sul sostegno, in particolare in vista dell’atteso ciclo successivo, sia sulla base delle disposizioni degli atenei che dei provvedimenti del ministero. Per l’evoluzione del quadro normativo, dalla nascita del D.L. 71/2024 alla proroga al 31 dicembre 2026, rimandiamo all’approfondimento sulla specializzazione su sostegno e i percorsi INDIRE.

































