La figura professionale in possesso della Certificazione PEKIT Criminalistics IFCL sarà in grado di operare adeguatamente nel campo delle investigazioni tecnico-scientifiche avendo le caratteristiche di “competenza” richiamate dalla legge. L’obiettivo principale della Certificazione PEKIT Criminalistics IFCL è quello di formare professionisti che abbiano i requisiti citati dalla Legge.
L’interessato potrà altresì lavorare come dipendente di istituti di investigazione, studi legali, laboratori di analisi e studi peritali forensi, compagnie assicurative, banche, aziende private e in qualsiasi contesto nel quale sia richiesta una figura altamente qualificata nel ramo tecnico dell’investigazione, della sicurezza e della difesa.
La certificazione PEKIT Criminalistics IFCL ricopre esaustivamente il processo di convalida dei criteri connessi alla fase di apprendimento, cosi come previsti dalla norma UNI 11822:2021.
La stessa certificazione, rivolta a soggetti fortemente motivati a intraprendere un percorso formativo multidisciplinare che siano in possesso del diploma di maturità, fornisce a chi ne è in possesso i requisiti richiesti per l’insieme delle conoscenze necessarie per l’espletamento della professione di criminalista.
Piano di studi della certificazione PEKIT Criminalistics IFCL
La certificazione PEKIT Criminalistics IFCL è erogata dalla Fondazione Sviluppo Europa Onlus in collaborazione con un importante organismo di settore, Forensic Group, associazione culturale e scientifica interdisciplinare, che ha lo scopo di promuovere iniziative informative, formative, di sensibilizzazione e ricerca in materia di Criminologia, Investigazione e Sicurezza
La certificazione PEKIT Criminalist IFCL si consegue superando i seguenti 2 esami ciascuno dei quali prevede 50 domande a risposta chiusa:
Modulo 1: Criminologia (conoscenze teoriche propedeutiche)
Modulo 2: Criminalistica (conoscenze tecniche specifiche)
I 2 esami PEKIT Criminalistics IFCL, se aggiunti ai seguenti esami
PEKIT CoFo 2.0 – Computer Forensics
PEKIT Security
PEKIT Privacy GDPR DPO 2.0
sono validi ai fini del conseguimento della certificazione PEKIT Investigative and Forensic Expert.
Denominazioni e riferimenti normativi
Sono spesso confuse due competenze – e quindi due mestieri – distinti e separati:
Criminologia (criminologo)
La Criminologia studia il fenomeno criminoso nella sua complessità: il suo compito è considerare, sotto ogni punto di vista qualunque prospettiva attenga il crimine.
Criminalistica (criminalista)
La Criminalistica si avvale di metodi scientifici e tecnologici ponendo in essere tutte quelle attività d’investigazione volte a scoprire l’autore di un delitto.
In Italia le professioni del criminologo e del criminalista sono una realtà molto giovane: i professionisti “mediatici” di cui abbiamo parlato altro non sono che professionisti (medici, psicologi, psichiatri, giuristi ecc.) che, sulla base della loro formazione, collaborano con le attività investigative.
A far chiarezza in questa complessa realtà, nell’aprile 2020 è stata finalmente pubblicata la normativa UNI n.11783/2020 che definisce a livello nazionale i requisiti, i compiti e le attività relative alla professione del criminologo. Successivamente, nel luglio 2021 è stata la volta della norma UNI 11822:2021 che identifica e definisce a i requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità della figura del criminalista.
Il Criminologo rientra tra le professioni di cui alla legge nr. 4 del 14/01/2013. pertanto, sulla base della citata legge – art. 1 co. 2 -, esercita una “attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo”.
AICIS (Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza), che si è fatta promotrice dell’iniziativa di normare questa professione con l’obiettivo di fornire delle linee guida per la corretta qualificazione del criminologo professionista, ha definito la criminologia come “lo studio del crimine nella sua globalità (autore, nesso causale tra condotta e fatto, effetti sulla vittima, etc.) e i mezzi atti a reprimerlo”.
Le altre caratteristiche delle professioni definite dalla legge 4/2013, tra cui quella di Criminalista, sono quelle che si evincono dai commi 3 e 4 dell’articolo 1 (stralcio): «3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge…».
«4. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista».