Nell’ottobre 2020 il sistema di accoglienza e integrazione cambia di nuovo con il cosiddetto “decreto sicurezza ter”.
Le novità arrivano con la seduta del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2020, che approva il nuovo decreto in materia di immigrazione e sicurezza, modificando gli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del Codice penale e abrogando così alcune norme contenute nei decreti sicurezza, voluti dall’ex ministro degli Interni Matteo Salvini tra il 2018 e il 2019. Il provvedimento sarà poi emanato come decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 e convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173.
In base al nuovo provvedimento vengono eliminate le maxi multe nei confronti delle navi ONG impegnate nelle operazioni di soccorso dei migranti nel Mediterraneo, mentre vengono ampliati i presupposti della protezione speciale, che recupera in parte la funzione della vecchia protezione umanitaria, e reintrodotto il divieto di respingimento ed espulsione verso Stati in cui lo straniero rischi di essere sottoposto “a trattamenti inumani o degradanti”, vietando l’espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Avevamo visto in un precedente articolo come, con il decreto sicurezza e il decreto sicurezza-bis (noti anche come “decreti Salvini”), il sistema per l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati (SPRAR) avesse cambiato nome in SIPROIMI e fosse stato ridimensionato e limitato ai soli stranieri già titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati.
Con il decreto del 2020 viene creato il nuovo “sistema di accoglienza e integrazione” (SAI), a cui tornano ad accedere anche i richiedenti asilo. Questi ultimi avranno la possibilità di iscriversi all’anagrafe e di convertire il permesso di soggiorno in un permesso per motivi di lavoro.
Il comunicato stampa del Consiglio dei ministri rende noto che, in materia di “condizione giuridica dello straniero”, si affronta anche il tema della convertibilità in permessi di lavoro dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni. Alle categorie di permessi convertibili già previste si aggiungono quelle di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.
Per ottenere la cittadinanza italiana, infine, sono previsti tempi più brevi.
Il sistema di accoglienza e integrazione è gestito dai comuni e si articola su due livelli: al primo accedono i richiedenti protezione internazionale e al secondo coloro che ne sono già titolari.
Tra i servizi offerti dal sistema di accoglienza e integrazione, volti all’inclusione dei migranti, sono garantiti, oltre all’assistenza sanitaria, sociale e psicologica, anche i corsi di lingua italiana: la possibilità di esprimersi e comunicare nella lingua del Paese ospitante viene infatti considerata uno dei bisogni primari.
Che cosa è cambiato dopo il 2020: dal SAI aperto al decreto Cutro
La denominazione “sistema di accoglienza e integrazione” (SAI) chiude un percorso che parte dallo SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), passa per il SIPROIMI dei decreti Salvini e, con il decreto-legge 130/2020 convertito nella legge 173/2020, riapre la rete dei comuni anche ai richiedenti asilo. Quella apertura, tuttavia, ha avuto vita breve.
Con il cosiddetto decreto Cutro (decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito nella legge 5 maggio 2023, n. 50) il legislatore è tornato a escludere i richiedenti asilo dall’accesso al SAI, riservato di nuovo ai titolari di protezione e ai minori stranieri non accompagnati, salvo le deroghe per chi arriva tramite corridoi umanitari, reinsediamento o evacuazioni e per le categorie vulnerabili. La stessa riforma ha ridotto i servizi destinati ai richiedenti nei centri di prima accoglienza, escludendo l’assistenza psicologica, i servizi di orientamento legale e al territorio e la somministrazione dei corsi di lingua italiana, e ha fortemente ristretto la protezione speciale, in seguito mantenuta in vita soprattutto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Il quadro normativo, insomma, resta in continua evoluzione e va sempre verificato alla luce delle disposizioni più recenti.
Nonostante le oscillazioni legislative, l’insegnamento dell’italiano L2 rimane centrale nei percorsi di accoglienza e integrazione: chi desidera lavorare nei progetti SAI e, più in generale, nell’insegnamento dell’italiano ai migranti trova nella formazione glottodidattica e nelle certificazioni in didattica dell’italiano L2 gli strumenti per acquisire un metodo solido e un titolo riconosciuto.
























