Specializzazione su sostegno e i c.d. “corsi INDIRE” del D.L. 71/2024

Percorsi da concludere entro dicembre 2026 ex art. 6 ed ex art. 7 D.L. 71/2024

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30 CFU abilitazione su sostegno e "percorsi INDIRE" D.L. 71/2024

La specializzazione su sostegno conseguita tramite TFA sembra aver coinvolto un numero di docenti insufficiente per sopperire al fabbisogno di docenti di sostegno con cui il sistema scolastico continua a fare i conti ogni anno.

Per far fronte a questa carenza, è stato previsto il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno tramite due articoli del Decreto Legge 71 del 31 maggio 2024, denominato “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca“. L’impianto originario è stato poi modificato e prorogato dal DL 127/2025, convertito nella Legge 164 del 30 ottobre 2025, che ha esteso i termini e ampliato la platea dei destinatari, come vedremo più avanti.

Nello specifico, gli articoli che disciplinano i percorsi straordinari per conseguire la specializzazione su sostegno sono il n. 6 e il n. 7 e prevedono tre tipologie di percorsi: uno da 40 CFU, a numero chiuso, destinato a docenti precari con tre anni di servizio su sostegno e altri due da 36 CFU e 48 CFU, a seconda che i candidati abbiano o meno svolto almeno 180 giorni di servizio sul sostegno, destinati a chi ha conseguito un titolo per il sostegno all’estero e ha in corso, senza ancora aver ottenuto il riconoscimento entro i termini di legge, una richiesta o un contenzioso pendente.
Si tratta di percorsi che il suddetto decreto dispone “in via straordinaria e transitoria” nonché “in aggiunta” al tradizionale TFA. In questo articolo ci concentriamo sul quadro normativo e sui requisiti di accesso; per gli aspetti operativi (enti erogatori, costi, graduatorie, modalità di svolgimento e iscrizioni) rimandiamo alla nostra guida ai corsi INDIRE per la specializzazione sul sostegno.

Specializzazione su sostegno, i percorsi INDIRE da 36, 40 e 48 CFU

Partiamo dall’articolo 6 del decreto legge 71/2024. In base a quanto riportato in questo articolo, la specializzazione su sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2026 (termine così prorogato dalla Legge 164/2025 rispetto all’originario 31 dicembre 2025) e in via straordinaria, con il superamento dei percorsi INDIRE attivati dalle università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE (l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa).

Un’altra possibilità è quella data ai possessori di un titolo per il sostegno conseguito all’estero che era in attesa di riconoscimento o con contenzioso pendente e che non abbiano ottenuto l’esito entro i termini previsti dalla legge. Il caso di specie è illustrato al punto successivo, l’articolo n. 7, e prevede in questo caso dei percorsi straordinari per la specializzazione su sostegno attivati da INDIRE.

Chi può iscriversi ai percorsi da 40 CFU per la specializzazione su sostegno ex art. 6?

Possono partecipare a questi percorsi coloro che hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti: il limite originario dei cinque anni è stato infatti ampliato dalla Legge 164/2025, allargando sensibilmente la platea. Il servizio può essere stato svolto sia nelle istituzioni scolastiche statali che nelle paritarie e deve essere relativo al medesimo grado di istruzione per il quale ci si intende specializzare, fermo restando il possesso del titolo di studio che consente l’accesso all’insegnamento in quel grado.
La platea degli interessati appariva cospicua già al varo del decreto, quando si calcolava che i docenti con i requisiti fossero all’incirca 85.000.

Chi può partecipare ai percorsi da 36 e 48 CFU per la specializzazione su sostegno ex art. 7?

Secondo la formulazione originaria del primo comma di questo articolo, chi alla data di entrata in vigore del decreto n. 71 (ovvero, il 01/06/2024) aveva conseguito un titolo di abilitazione su sostegno (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) presso una università (o altro organismo abilitato) estera legalmente accreditata in Italia e aveva presentato una richiesta per il riconoscimento in Italia, poteva iscriversi ai percorsi straordinari per il sostegno da 36 o 48 CFU.

Oltre a questo status l’articolo detta anche un’altra condizione e cioè che i candidati in questione abbiano “pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero […] in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento”.
Non è sufficiente quindi aver conseguito una specializzazione su sostegno tramite TFA all’estero ma occorre anche che, alla data di riferimento, non solo fosse già in corso il procedimento di riconoscimento o il contenzioso amministrativo, ma che gli stessi non si fossero ancora conclusi entro i termini di legge.

La Legge 164/2025 ha poi aggiornato i riferimenti temporali: possono ora iscriversi coloro che hanno conseguito il titolo estero entro il 24 aprile 2025 (non più entro il 1° giugno 2024) e che, a quella data, avevano il procedimento di riconoscimento pendente oltre i termini di legge da almeno 120 giorni oppure un contenzioso in essere per la mancata conclusione del procedimento.

Al varo del decreto anche in questo caso il numero degli aspiranti sembrava importante, essendo stimato sui 12.000 docenti. Tuttavia tale stima poteva essere ridimensionata se calcolata considerando solo i contenziosi attivi o i procedimenti di riconoscimento ancora in itinere senza tener conto del secondo caveat temporale.
Facciamo il caso per esempio di un candidato che ha ottenuto tramite TFA estero la specializzazione su sostegno e che alla data di riferimento aveva in corso un procedimento di riconoscimento o un contenzioso amministrativo che però non avevano ancora oltrepassato i termini di legge previsti per la conclusione. Questo candidato non potrebbe accedere ai cosiddetti “Percorsi INDIRE”.

Quale titolo si consegue, a quali condizioni e alcuni casi particolari

Relativamente ai percorsi ex art. 6 gli anni di servizio devono essere prestati nella scuola dello stesso ordine e grado. Se ho prestato almeno 3 anni di servizio su sostegno nella scuola primaria per esempio, non posso accedere ai corsi INDIRE per la scuola secondaria e viceversa.

Per quanto riguarda l’art. 7, sia che si abbia un processo di riconoscimento pendente sia che si abbia un contenzioso amministrativo aperto, il decreto precisa che ci si può iscrivere a un percorso per un unico grado di istruzione e che è possibile iscriversi esclusivamente se, contestualmente all’iscrizione, si presenti rinuncia all’istanza di riconoscimento e/o al contenzioso in essere.
Ovviamente il grado di istruzione dev’essere congruo con quello al cui riconoscimento si rinuncia. Non posso cioè rinunciare al riconoscimento di una specializzazione su sostegno nella scuola primaria conseguita con TFA estero per accedere a una specializzazione su sostegno nella scuola secondaria tramite i percorsi INDIRE.

I cicli dei percorsi INDIRE: a che punto siamo

Il primo ciclo dei percorsi è stato disciplinato dai decreti ministeriali 75 e 77 del 24 aprile 2025 e si è svolto nel corso del 2025, con conclusione entro il 31 dicembre 2025. Con il DM 26 del 16 febbraio 2026 il Ministero ha poi dato il via al secondo ciclo, che ha recepito le modifiche introdotte dalla Legge 164/2025 e si è appena concluso, con scadenza a fine giugno 2026. Si attende ora l’attivazione di un ulteriore ciclo, che dovrà comunque chiudersi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026 fissato dalla legge.

I percorsi per i docenti triennalisti prevedono 40 CFU se erogati dalle università (o 40 ECTS se attivati direttamente da INDIRE), non contemplano tirocinio, si svolgono in non meno di 4 mesi e hanno un costo massimo di 1.300 euro. La conclusione del secondo ciclo a fine giugno 2026 è arrivata in tempo utile per lo scioglimento della riserva nella prima fascia sostegno delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (la scadenza per lo scioglimento della riserva è stata prorogata al 2 luglio per consentire lo svolgimento delle prove finali). La specializzazione conseguita con questi percorsi, al pari di quella ottenuta con il TFA, consente infatti l’inserimento in prima fascia GPS sostegno e la partecipazione ai concorsi sui posti di sostegno.

Come iscriversi a questi percorsi?

Per i percorsi da 40 CFU destinati a chi è in possesso di 3 anni di servizio sul sostegno (art. 6), attivabili dalle università “autonomamente o in convenzione con l’INDIRE“, per quanto riguarda gli atenei di cui siamo Polo è attiva una procedura di iscrizione che, trattandosi di percorsi a numero chiuso, comporta una manifestazione di interesse da formalizzare con un versamento di 150 euro per l’inserimento in graduatoria: la formula è stata confermata anche nel ciclo 2026 e sarà prevedibilmente replicata nei cicli successivi.

Per ciò che riguarda i percorsi straordinari da 36 e 48 CFU per conseguire la specializzazione su sostegno ex art. 7, questi possono essere attivati direttamente da INDIRE oppure dalle università, in convenzione o autonomamente. Trattandosi di corsi ad accesso libero la procedura di iscrizione prevede un accesso diretto senza sbarramenti o graduatorie.

La via ordinaria per conseguire la specializzazione su sostegno resta il TFA sostegno organizzato dalle università. In aggiunta, in via straordinaria e transitoria, fino al 31 dicembre 2026 è possibile specializzarsi con i percorsi INDIRE previsti dal DL 71/2024: percorsi abbreviati riservati ai docenti con tre anni di servizio su sostegno e a chi ha un titolo estero in attesa di riconoscimento.

Sono percorsi straordinari di specializzazione su sostegno introdotti dagli articoli 6 e 7 del DL 71/2024, attivati dalle università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, oppure direttamente dall’Istituto. Prevedono 40 CFU per i docenti triennalisti (a numero chiuso) e 36 o 48 CFU per chi ha conseguito il titolo all’estero, a seconda che abbia o meno almeno 180 giorni di servizio sul sostegno.

Possono accedere i docenti che hanno svolto almeno tre anni scolastici di servizio su posto di sostegno, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (limite ampliato dalla Legge 164/2025 rispetto ai cinque originari), nelle scuole statali o paritarie e nello stesso grado per cui intendono specializzarsi. Serve inoltre il titolo di studio di accesso all’insegnamento in quel grado.

Sì, a condizione di aver conseguito il titolo estero entro il 24 aprile 2025 e di avere, a quella data, un procedimento di riconoscimento pendente oltre i termini di legge da almeno 120 giorni oppure un contenzioso amministrativo in essere. L’iscrizione richiede la contestuale rinuncia a ogni istanza di riconoscimento e ai contenziosi pendenti, per un unico grado di istruzione congruo con il titolo estero.

Il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2025, è stato prorogato al 31 dicembre 2026 dal DL 127/2025 convertito nella Legge 164/2025. Il secondo ciclo, avviato con il DM 26 del 16 febbraio 2026, si è concluso a fine giugno 2026, in tempo utile per lo scioglimento della riserva nella prima fascia sostegno delle GPS, e si attende ora un ulteriore ciclo da concludere entro la fine del 2026.

I percorsi per i triennalisti prevedono 40 CFU universitari (o 40 ECTS se erogati da INDIRE), si svolgono in non meno di 4 mesi, non contemplano tirocinio e hanno un costo massimo di 1.300 euro. Per i percorsi a numero chiuso è inoltre prevista una manifestazione di interesse con un versamento di 150 euro per l’inserimento in graduatoria, formula confermata anche nel ciclo 2026.

La specializzazione su sostegno consente l’inserimento nella prima fascia sostegno delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e la partecipazione ai concorsi a cattedra sui posti di sostegno, uno dei canali con maggiori opportunità di assunzione nella scuola pubblica. Il titolo conseguito con i percorsi INDIRE ha a questi fini lo stesso valore di quello ottenuto con il TFA sostegno.

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