Doppia immatricolazione e percorsi abilitanti

Le regole per l'iscrizione contemporanea a due percorsi accademici dopo la Legge n. 33/2022

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doppia immatricolazione e percorsi abilitanti

Quella su doppia immatricolazione e percorsi abilitanti è uno degli aspetti con cui ci si confronta sempre più spesso, anche se abbiamo già diverse volte affrontato l’argomento sia in occasione del varo della nuova normativa (Decreto Ministeriale n. 930 del 29-07-2022) sulla possibilità di iscriversi a due percorsi nello stesso anno accademico, sia in occasione della pubblicazione delle FAQ del ministero.

Con l’attivazione periodica di percorsi abilitanti da 30 CFU ex art. 13 ed il riaffacciarsi delle domande sul tema, torniamo a parlare di doppia immatricolazione per un riepilogo delle regole da rispettare, per indicare gli errori più frequenti, ma anche, cosa più importante, per evidenziare gli aspetti a cui prestare attenzione in occasione di una seconda immatricolazione nello stesso anno accademico.

Le edizioni dei percorsi abilitanti che si susseguono nei diversi anni accademici rendono il tema sempre attuale: per gli aspetti legati al riconoscimento dei crediti rimandiamo all’approfondimento sul riconoscimento CFU nei percorsi abilitanti art. 13, mentre per il quadro d’insieme è utile la guida ai 60 CFU abilitanti e ai corsi da 30 e 36 CFU.

I tre criteri da rispettare in caso di doppia immatricolazione e percorsi abilitanti

1) Solo uno dei due percorsi a cui ci si immatricola nello stesso anno accademico può prevedere la frequenza obbligatoria, non tutti e due;
2) Dev’esserci una differenza tra i programmi dei due percorsi di almeno due terzi;
3) Il candidato che si immatricola per la seconda volta nello stesso anno accademico deve essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie relative al percorso precedente.

Doppia immatricolazione e percorsi abilitanti “nello stesso anno accademico”

La normativa è abbastanza semplice ma non troppo specifica e potrebbe essere problematico comprenderne le possibilità di applicazione in concreto. Da qui un suggerimento che potrebbe essere fondamentale: per avere maggiori garanzie e non incorrere in incompatibilità suggeriamo di interpretare la normativa in senso restrittivo.
Facciamo un esempio per capire cosa intendiamo nello specifico con interpretazione restrittiva.
Alcuni atenei prevedono un anno accademico “mobile”, che inizia al momento dell’immatricolazione. Il conseguimento del titolo, anche se la frequenza dovesse “sforare” nell’anno accademico successivo, viene solitamente imputato all’anno accademico di immatricolazione.

Anche se in questo caso si tratta di anni accademici differenti, la frequenza di un secondo percorso è da intendersi comunque come contestuale. Consigliamo quindi di procedere ad una sola immatricolazione, oltre alla prima, se una delle due dovesse protrarsi nell’anno accademico successivo e di procedere ad una terza immatricolazione, solo dopo aver chiuso almeno una delle due carriere.

In conclusione il suggerimento è di considerare non solo l’anno accademico di ciascun percorso ma anche la loro contemporaneità in modo che non risultino mai più di due immatricolazioni nello stesso anno e con frequenza contestuale.
Attenzione infine. Se ho concluso già due carriere accademiche nello stesso anno e quindi non vi è alcuna frequenza attiva non significa che ci si possa immatricolare in un ulteriore percorso perché si tratterebbe di una terza immatricolazione.

Doppia immatricolazione e frequenza obbligatoria

In merito al primo punto occorre prestare molta attenzione ai bandi di corsi o master ed ai relativi regolamenti. Anche se si tratta di corsi o master somministrati in modalità asincrona potrebbero prevedere la frequenza obbligatoria. A questo proposito facciamo notare che per “frequenza obbligatoria” gli atenei telematici possono intendere un requisito differente da quello a cui si riferisce il legislatore. Mentre il legislatore intende come “frequenza obbligatoria” la presenza in determinati giorni e orari, quindi si riferisce a “presenza obbligatoria”, gli atenei telematici potrebbero richiedere la frequenza obbligatoria come la visualizzazione dei contenuti in piattaforma che è necessario frequentare per poter accedere alla prova finale.
In questi casi la stessa terminologia (“frequenza obbligatoria”) viene utilizzata in due accezioni differenti. Un caso specifico di incompatibilità dovuto a frequenza obbligatoria è quello ad esempio di TFA ed altri percorsi con frequenza obbligatoria.
È da escludere, ovviamente, la possibilità di frequentare due percorsi abilitanti, in due classi di concorso diverse, nello stesso anno accademico.

Doppia immatricolazione e percorsi abilitanti: TFA, frequenza obbligatoria, tirocini e laboratori

La normativa esclude che si tratti di frequenza obbligatoria nel caso in cui un percorso preveda tirocini e laboratori. Il TFA abbreviato infatti non è incompatibile con altri percorsi che prevedano la frequenza obbligatoria come i percorsi abilitanti.

Cosa fare se ci si trova in uno dei casi fin qui esposti?

Il nostro suggerimento è sempre quello di interpretare la normativa in senso restrittivo e congelare un percorso che preveda nel bando esplicitamente la frequenza obbligatoria o altri profili di incompatibilità.

Differenza di almeno due terzi del programma, esami singoli e uffici preposti

Un caso classico di incompatibilità di immatricolazione nello stesso anno accademico è quello relativo ai corsi di perfezionamento CLIL. Trattandosi di corsi che hanno ad oggetto la stessa metodologia è quasi impossibile che abbiano una differenza tra i programmi di almeno due terzi.
Alcuni atenei hanno istituito uffici preposti alla gestione delle pratiche relative alla doppia immatricolazione e percorsi abilitanti che rilasciano il nulla osta per la seconda immatricolazione certificando così il rispetto dei requisiti di legge e la validità dei titoli conseguiti nelle due carriere che altrimenti potrebbero rischiare di essere compromessi.
I corsi singoli per sostenere esami singoli e conseguire CFU, ad esempio per il completamento dei requisiti di accesso a classi di concorso, non rientrano nella casistica gestita da questi uffici e non sono da considerarsi come immatricolazioni non concorrendo al conseguimento di un titolo.

La regolarità dei pagamenti relativi alle tasse universitarie del percorso di prima immatricolazione

Partiamo dal presupposto che è ovviamente sconsigliabile non concludere una qualunque carriera accademica. Spesso si sottovaluta questo aspetto perché si pensa che se non si versano le tasse universitarie l’ateneo non potrà richiederne forzosamente il pagamento ed al massimo potrà inibire l’accesso all’esame finale o alla didattica online.
Già da qualche anno la maggior parte degli atenei non prevede più una decadenza automatica che opera nel caso di carriere abbandonate e non concluse con il conseguimento del titolo o con la rinuncia agli studi.

Questo significa che se dovesse risultare una carriera quiescente, a cui tuttavia il candidato risulterebbe immatricolato ma non in regola con il pagamento delle tasse universitarie, questa costituirebbe un ostacolo per una seconda immatricolazione anche se vengono rispettati gli altri due criteri previsti relativi alla differenza tra i programmi ed alla frequenza obbligatoria.
Nel caso di qualunque carriera pregressa non conclusa, anche relativa a master o corsi di perfezionamento, suggeriamo di contattare gli uffici dell’ateneo di riferimento per accertarsi che non si risulti ancora iscritti e, nel caso fosse necessario, procedere con rinuncia agli studi.
Attenzione però, una rinuncia agli studi, che solitamente è già un’istanza onerosa, intervenuta dopo anni di mancati pagamenti delle tasse universitarie, potrebbe essere decisamente molto costosa nel caso in cui l’ateneo non prevedesse il pagamento forfettario per i mancati versamenti.

Ricordiamo infine che i conflitti relativi alla doppia immatricolazione e percorsi abilitanti sussistono solo nel caso di percorsi accademici che prevedano una immatricolazione, non vi è alcun conflitto quindi con certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche e certificazioni glottodidattiche per le quali uno o più titoli possono essere conseguiti nello stesso anno (in questo caso i titoli in questione non seguono gli anni accademici) anche contestualmente ad una o due immatricolazioni universitarie.

Come stabilire se i percorsi sono compatibili o meno?

In fase di seconda immatricolazione mettiamo a disposizione le nostre competenze per verificare la compatibilità dei percorsi prima di procedere con l’iscrizione al successivo percorso accademico.
Nei programmi di studio a medio termine che proponiamo i titoli vengono proposti già in seguito ad una selezione che ne garantisce la compatibilità.

Domande frequenti su doppia immatricolazione e percorsi abilitanti

Per immatricolarsi a due percorsi nello stesso anno accademico devono essere rispettati tre criteri: solo uno dei due percorsi può prevedere la frequenza obbligatoria; i programmi dei due percorsi devono differire per almeno due terzi; il candidato deve essere in regola con il pagamento delle tasse del percorso precedente. La doppia immatricolazione e percorsi abilitanti è regolata dalla Legge n. 33/2022 e dal relativo decreto attuativo (DM n. 930 del 29 luglio 2022).

È da escludere la possibilità di frequentare due percorsi abilitanti contemporaneamente su due classi di concorso diverse, nello stesso anno accademico, perché entrambi prevedono la frequenza obbligatoria. Nel caso della doppia immatricolazione e percorsi abilitanti solo uno dei due percorsi può avere frequenza obbligatoria.
Diverso invece se si conclude un percorso, si cessa la carriera e si chiude la matricola. In questo caso è possibile conseguire nello stesso anno accademico un ulteriore percorso abilitante non contemporaneo ma successivo.

Sì. La normativa esclude che si tratti di frequenza obbligatoria quando un percorso prevede tirocini e laboratori. Per questo il TFA abbreviato non è incompatibile con altri percorsi che prevedono la frequenza obbligatoria, come i percorsi abilitanti.

La stessa espressione viene usata con due accezioni diverse. Il legislatore intende per “frequenza obbligatoria” la presenza in determinati giorni e orari, quindi una presenza vincolante; gli atenei telematici possono invece riferirsi alla semplice visualizzazione dei contenuti in piattaforma necessaria per accedere alla prova finale. Per questo è fondamentale leggere con attenzione bandi e regolamenti prima di una seconda immatricolazione.

No. I conflitti relativi alla doppia immatricolazione e percorsi abilitanti riguardano solo i percorsi accademici che prevedono un’immatricolazione. Le certificazioni linguistiche, informatiche e glottodidattiche non seguono gli anni accademici e possono essere conseguite nello stesso anno, anche contestualmente a una o due immatricolazioni universitarie.

Può impedirla. Se risulta una carriera quiescente con tasse universitarie non pagate, questa costituisce un ostacolo alla seconda immatricolazione anche se gli altri due criteri sono rispettati. Conviene contattare gli uffici dell’ateneo per verificare di non risultare ancora iscritti e, se necessario, procedere con la rinuncia agli studi.
Idem a se una carriera è stata conclusa ma la matricola non è stata cessata definitivamente.

Non sempre. I corsi utili a sostenere esami singoli e conseguire CFU, ad esempio per il completamento dei requisiti di accesso a una classe di concorso, solitamente non concorrono al conseguimento di un titolo e quindi non sono considerati immatricolazioni. Per questo non rientrano nella casistica della doppia immatricolazione e percorsi abilitanti.
In questo caso però conta molto il regolamento del secondo ateneo di immatricolazione che può valutare caso per caso e può disporre diversamente in merito alla compatibilità dei percorsi dal proprio punto di vista.

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