Vi rendiamo conto, in questo articolo, delle novità sui requisiti per la istituenda classe A23 per l’insegnamento dell’italiano ad apprendenti di lingua straniera.
La VII commissione permanente (Istruzione Pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica si è riunita in data 25 novembre 2015 in sede consultiva su atti del Governo.
Chiariamo prima di tutto il significato dell’espressione “in sede consultiva”. Il Governo ha il dovere di ascoltare il parere della commissione ma il fatto che questo sia un parere consultivo non rende tale parere cogente ed il Governo potrebbe tranquillamente non tenerne conto alcuno. Un “parere consultivo” non vincola chi lo riceve.
Il parere proposto dalla relatrice Sen. Elena Ferrara sull’atto del Governo è stato approvato dalla commissione con condizioni e osservazioni.
Attenzione. Nel link proposto alla fine dell’articolo, con il testo approvato in commissione, vi è prima il parere proposto dalla relatrice, poi quello approvato. Ancora più in basso c’è uno “schema di parere alternativo” presentato dalle senatrici Blundo, Montevecchi e Serra che però non è stato approvato.
La classe A23
Cerchiamo di analizzare singolarmente le parti relative alla classe A23 presenti nel parere approvato e che, non dimentichiamolo, costituiscono condizioni e osservazioni di un parere consultivo favorevole su un atto del governo.
Al numero 8) del punto ii) troviamo quanto sta facendo discutere in molti. La commissione approva quindi l’atto del governo a condizione:
1) che quest’ultimo si impegni ad esplicitare che i docenti saranno utilizzati all’interno del potenziamento,
2) vengano riconosciuti titoli specifici i percorsi abilitanti autorizzati dal MIUR,
3) siano previsti quali titoli di accesso tutti quelli già contemplati per le classi di concorso A12 e A22.
In particolare il combinato disposto tra la prima e la terza condizione restringerebbe enormemente la portata della nuova classe di concorso. Ricordiamo però che questo è un parere consultivo e che il governo potrebbe non tenerne conto.
A leggere bene il secondo comma del punto 8 in cui si fa riferimento al “potenziamento”, inoltre, spicca l’uso del condizionale “si potrebbe prevedere la possibilità di utilizzare i docenti di L2 per l’insegnamento […] in attività di potenziamento [..].“.
Insomma un condizionale utilizzato in un parere consultivo favorevole sembra davvero ridimensionare molto l’aspetto “potenziamento” che a questo punto sembra quasi un consiglio, una proposta, un’idea, un suggerimento ma, in questo caso, ha davvero ben poco della condizione. Da notare che anche nella discussione in commissione alla Camera dei Deputati (nei giorni 17 e 18 novembre) i toni usati furono simili “possibile impiego dei docenti abilitati nella classe A23 potrebbe essere nell’area del potenziamento“. Questo è quanto per le condizioni.
Qualcosa in più viene detto sulla classe di concorso A23 nelle osservazioni finali. In particolare si dice testualmente che “appare necessario, relativamente alla classe A23, considerare la validità delle certificazioni per la didattica Ditals Cedils e Dils rilasciate dalle università italiane“.
Occorre ricordare che, se già le condizioni non sono vincolanti, in quanto contenute in un parere consultivo, a fortiori possiamo dire che non lo siano le osservazioni in cui vengono formulati dei meri auspici.
Quali sono le conclusioni che possiamo trarre
Primo aspetto rilevante è dato dal fatto che la riforma delle classi di concorso è considerata funzionale al concorso che il MIUR bandirà entro l’anno. Il MIUR quindi non bandirà alcun concorso almeno fino a quando non verrà messa la parola fine alla riforma delle classi di concorso e pare inverosimile quindi che venga rispettata la data già annunciata del 1 dicembre.
Per il resto, ancora una volta, non vi è nulla di definitivo. Si può intravedere una direzione in cui si evolverà l’iter istitutivo della classe di concorso A23, ma non è detto che la direzione che è possibile intravedere attualmente sia quella definitiva che il governo intraprenderà.
Vi sono quindi delle limitazioni possibili (potenziamento e requisiti di accesso già contemplati per altre classi di concorso) ma anche uno spiraglio che potrebbe consentire al governo di valorizzare nell’ambito dell’istituzione della classe A23 le certificazioni in didattica dell’italiano a stranieri che per la prima volta vengono citate tutte (Ditals, Cedils e Dils-PG) sancendo quasi ufficialmente la pari validità delle stesse. Almeno su questo punto il legislatore ci da una indicazione utile e definitiva: per la VII commissione al senato le tre certificazioni sono parimenti valide, con buona pace di chi ritiene di aver conseguito quella migliore o di chi ne richiede solo una ritenendo che le altre contino meno semplicemente perché non le conosce.
Questo punto è importante perché è verosimile che almeno in un periodi di transizione e di assestamento, specialmente se la A23 non dovesse nemmeno essere inserita nel nuovo concorso (soluzione probabile vista l’assenza di iter abilitativo specifico), le certificazioni potrebbero assumere rilievo in quanto i dirigenti scolastici sono autorizzati, in caso di necessità, ad utilizzare personale di materie affini, ancorché non abilitato, per sopperire alle esigenze formative. Nei panni di un dirigente scolastico è facile presumere che tra due docenti di materie affini all’italiano L2 si preferisca chi, ancorché non abilitato, possegga almeno un titolo inerente all’Italiano L2 indipendentemente da quale sia l’ente certificatore che lo rilascia. Chissà se poi una situazione di questo genere possa preludere ad ulteriori aperture.
Ecco il link al provvedimento approvato in Commissione al Senato