Se ne parla dal 2016 come “corsa all’abilitazione”: la classe di concorso A-23 nasceva allora, e con essa la domanda di chi già insegnava italiano L2 di regolarizzarsi con un titolo abilitante. A dieci anni di distanza il quadro non è più quello di allora. Dopo la riforma del reclutamento e il concorso PNRR3 (DDG 2939/2025), l’abilitazione non è più una via parallela al concorso ma il suo prerequisito: per partecipare alle procedure ordinarie e accedere alla prima fascia delle GPS occorre averla in mano. Vediamo perché serve, cosa serve per conseguirla e come si ottiene.
Spariscono infatti i concorsi abilitanti e viene previsto uno step per l’accesso al percorso costituito dall’abilitazione, una sorta di ritorno al passato visto che i concorsi abilitanti hanno costituito solo una parentesi ormai chiusa.
Per il quadro complessivo sulla classe di concorso (istituzione, dove si insegna, valore dei titoli in graduatoria) rimandiamo alla nostra guida alla classe di concorso A-23. Qui ci occupiamo invece della sola abilitazione.
Cosa apre l’abilitazione alla A-23
L’abilitazione è il titolo che formalizza l’idoneità all’insegnamento nella classe di concorso. Sul piano pratico apre due porte concrete: l’accesso alla I fascia delle GPS (che porta le supplenze annuali e fino al 30 giugno con priorità sulle graduatorie di II fascia), la partecipazione al concorso a cattedra per l’immissione in ruolo.
I prerequisiti per accedere ai percorsi abilitanti
Ai percorsi abilitanti universitari per la A-23 si accede con due requisiti che devono essere posseduti congiuntamente:
- uno dei titoli di accesso previsti dalla Tabella A del D.M. 259/2017 per la classe A-23 (laurea magistrale o equivalente in una delle discipline elencate, con i CFU disciplinari richiesti nei settori scientifico-disciplinari pertinenti): il quadro dettagliato è nel PDF della Tabella A per la A-23;
- un titolo di specializzazione in italiano L2 riconosciuto dal D.M. 92 del 25 febbraio 2016 e dalle successive modificazioni introdotte dal D.M. 130/2023, che ha aggiornato l’elenco dei titoli valutabili.
Il titolo di accesso e il titolo di specializzazione operano su piani distinti e non sono intercambiabili: il primo definisce la disciplina, il secondo la specializzazione didattica per l’insegnamento a stranieri. Entrambi vanno posseduti al momento dell’iscrizione al percorso abilitante.
Il titolo di specializzazione in italiano L2
Tra i titoli di specializzazione riconosciuti dal D.M. 92/2016 e dal D.M. 130/2023 rientrano tassativamente le certificazioni Ditals di II livello (Università per Stranieri di Siena), Cedils (Università Ca’ Foscari di Venezia) e Dils-PG di II livello (Università per Stranieri di Perugia), oltre a specifici master universitari di I e II livello. Non tutti i master universitari sono automaticamente riconosciuti come titolo di specializzazione: rientrano nell’elenco solo quelli espressamente inseriti nel provvedimento ministeriale. I master privati non universitari, a maggior ragione, non sono contemplati e non sono utili ai fini dell’accesso alla A-23.
L’elenco completo e aggiornato dei titoli riconosciuti è consultabile nell’elenco dei titoli di specializzazione in italiano L2.
Come si consegue: i percorsi abilitanti universitari
L’abilitazione alla A-23, come per le altre classi di concorso della secondaria, si consegue attraverso i percorsi abilitanti universitari attivati con i D.M. n. 156 e n. 148 del 24 febbraio 2025. Sono previste tre diverse tipologie di percorso, calibrate sul profilo del candidato (laureati senza abilitazione, docenti già abilitati su altra classe di concorso o specializzati sul sostegno, vincitori di concorso ancora da abilitare) con caratteristiche e requisiti specifici per ciascuna.
Chi voglia orientarsi tra le tre opzioni e capire quale sia percorribile nel proprio caso può consultare la pagina dedicata alle differenze tra i vari percorsi abilitanti e la pagina sullo specifico percorso abilitante per la classe A-23, dove sono indicati i percorsi attivi.
Titoli di studio e integrazione dei CFU disciplinari
Un aspetto che genera spesso confusione riguarda i CFU disciplinari richiesti dalla Tabella A. Se la laurea posseduta non li contiene tutti, come capita nel 99% dei casi, i CFU mancanti vanno integrati, ma non tutte le vie di integrazione sono equivalenti agli occhi degli Uffici Scolastici Regionali.
Sono ammessi i CFU acquisiti tramite esami singoli universitari, verbalizzati singolarmente e attribuiti in modo univoco a un solo settore scientifico-disciplinare per ciascun esame. Sono ammessi anche i CFU acquisiti in master universitari che prevedano esami singoli con le stesse caratteristiche: verbalizzazione separata, CFU riconducibili a un unico SSD per esame. Non sono invece riconosciuti i CFU dei master che attribuiscono tutti i crediti in più SSD con un unico esame finale: in quel caso i CFU non sono distinguibili per settore e l’unico criterio ricostruibile sarebbe il piano di studi, che non costituisce riferimento solido per l’USR.
Per una valutazione puntuale dei propri titoli e delle eventuali integrazioni necessarie, è opportuno contattare l’USR di competenza prima di iscriversi a un percorso abilitante. I nostri consulenti offrono anche una consulenza gratuita di orientamento per aiutare a mappare titoli posseduti, requisiti mancanti e strada più efficiente per completarli.

























