Riconoscimento CFU e percorsi abilitanti art. 13

Il combinato disposto di due norme consente il riconoscimento di 6 CFU nel settore scientifico disciplinare M-PED/03 nei percorsi abilitanti 30 ex art. 13

Riconoscimento CFU e percorsi abilitanti art. 13

Il riconoscimento CFU nei percorsi abilitanti ex art. 13 da 30 CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023 è la novità che contraddistingue i nuovi bandi degli atenei rispetto a quelli che indicevano le precedenti edizioni.

È ora esplicitamente possibile richiedere il riconoscimento di CFU da carriere pregresse conseguiti in precedenti percorsi di formazione per docenti. Chi è già in possesso di un titolo abilitante o della specializzazione TFA sostegno può vedersi riconoscere fino a 6 CFU, riducendo il percorso da 30 crediti a 24 crediti effettivi da acquisire.

A chi è rivolto il percorso abilitante 30 CFU ex art. 13

Il percorso da 30 CFU ex art. 13 è riservato a chi ha già un’abilitazione su un’altra classe di concorso oppure ha conseguito la specializzazione TFA Sostegno. Non si tratta di un percorso aperto a tutti essendo un canale dedicato a chi vuole estendere la propria abilitazione a una nuova classe di concorso partendo da una formazione già acquisita (altra abilitazione o TFA sostegno).

A differenza dei percorsi da 60 CFU (per i neolaureati o per chi è privo di altre abilitazioni e specializzazione sul sostegno) e da 30 CFU per i c.d. “docenti triennalisti”, il percorso ex art. 13 è senza numero chiuso e si svolge interamente online, inclusa la prova finale scritta. Solo la parte orale della prova finale si svolge in presenza.

Riconoscimento CFU nei percorsi abilitanti art. 13: come funziona

La lettura in combinato disposto del DPCM 4 agosto 2023 e del DM 621/2024 consente agli atenei di riconoscere fino a 6 CFU già acquisiti in percorsi di formazione iniziale per docenti. Il testo del primo bando che prevede questa possibilità recita esplicitamente:

L’Ateneo si riserva di effettuare un riconoscimento di 6 CFU (DPCM 4 agosto 2023 e DM 621/2024), laddove il candidato certifichi al momento dell’iscrizione il conseguimento del titolo di un percorso di formazione iniziale per docenti o di un percorso di specializzazione sul sostegno.

In pratica, chi soddisfa i requisiti e beneficia del riconoscimento consegue solo 24 CFU invece di 30. Un dettaglio importante: “L’Ateneo si riserva” di effettuare il riconoscimento. Questo significa che non si tratta di un diritto degli iscritti applicato de plano ma di una valutazione dell’Ateneo. Ovviamente se la previsione è stata esplicitata significa che è nell’interesse degli atenei, oltre che dei corsisti, che il riconoscimento venga accordato; le università tuttavia valuteranno caso per caso.

Quali titoli danno accesso al riconoscimento CFU

Possono richiedere il riconoscimento CFU nei percorsi abilitanti art. 13 i candidati che, al momento dell’iscrizione, siano già formalmente in possesso di uno dei seguenti titoli:

  • Titolo conseguito al termine di un percorso di formazione iniziale per docenti, inclusi i percorsi abilitanti da 60 CFU ai sensi del DPCM 4 agosto 2023
  • Specializzazione sul sostegno (TFA Sostegno)

Il titolo deve essere già conseguito e documentabile al momento dell’iscrizione. Un percorso ancora in corso, anche se prossimo alla conclusione, non è sufficiente a garantire il riconoscimento ed occorre anche valutare la compatibilità sulla base della doppia immatricolazione.

I CFU riconoscibili afferiscono alle aree di pedagogia, didattica generale e metodologie e tecnologie didattiche (SSD M-PED/03), che costituiscono il nucleo comune tra i diversi percorsi di formazione iniziale per docenti.

La base normativa

Il riconoscimento CFU nei percorsi abilitanti ex art. 13 si fonda sull’art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023, richiamato dall’art. 4, comma 2 del DM 621/2024, che stabilisce il principio per cui le università devono valutare i CFU già acquisiti dal candidato evitando duplicazioni formative.

L‘art. 6, comma 2 del DM 621/2024 specifica ulteriormente che le istituzioni devono definire i contenuti del percorso sulla base della corrispondenza tra le competenze maturate dallo studente e il profilo in uscita previsto. Il riconoscimento dei 6 CFU costituisce il punto di caduta, nella pratica, di questi due obblighi quando il candidato proviene già dalla formazione per il conseguimento di un titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno.

Riconoscimento CFU percorsi abilitanti art 13: gli elementi chiave

Base normativa: Art. 8 DPCM 4/8/2023 + Art. 6 DM 621/2024.
CFU riconoscibili
: Fino a 6 CFU in M-PED/03 (pedagogia, didattica generale, metodologie e tecnologie didattiche).
Effetto pratico: Percorso ridotto da 30 a 24 CFU effettivi. Non vi sono riduzioni economiche ma vi è l’esonero dalla frequenza di circa 36 ore di lezione, riducendo il carico complessivo da 180 ore a 144 ore di lezione.
Natura del riconoscimento: Gli Atenei si riservano, per ottemperare ad un obbligo di legge, la facoltà di riconoscimento dei crediti sulla base  della valutazione della documentazione presentata dal candidato.
Titoli valutabili: Percorsi abilitanti pregressi (inclusi i 60 CFU) o specializzazione TFA Sostegno.
Quando presentare richiesta: al momento dell’iscrizione, con documentazione comprovante i requisiti richiesti dalla normativa, pena esclusione dal beneficio del riconoscimento.

Cosa fare per richiedere il riconoscimento CFU nei percorsi abilitanti ex art 13

Il riconoscimento non è automatico: va richiesto esplicitamente all’atto dell’iscrizione allegando la documentazione che attesta il titolo già conseguito. Prima di iscriversi, occorre quindi verificare con attenzione:

  • I requisiti specifici della classe di concorso di proprio interesse  (per la A-23, ad esempio, è richiesto anche – oltre a CFU ed esami a corredo della laurea – un titolo di specializzazione in italiano L2 e non è sufficiente la sola laurea con CFU o annualità).
  • Le scadenze di iscrizione del bando attivo presso l’ateneo scelto
  • La documentazione necessaria per il riconoscimento CFU, da presentare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione
  • Che il bando del singolo ateneo preveda esplicitamente questa possibilità: la base normativa è nazionale, ma non tutti i bandi la recepiscono con la stessa formulazione.

Contattaci per un orientamento personalizzato in base ai percorsi abilitanti ex art. 13 attualmente attivi e ai titoli in tuo possesso.

FAQ sul riconoscimento CFU nei percorsi abilitanti art. 13

Non è automatico. Occorre farne richiesta esplicita al momento dell’iscrizione, allegando la documentazione che attesta il titolo già conseguito.

Sì. Il completamento di un percorso di formazione iniziale per docenti – inclusi i percorsi da 60 CFU attivati ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 – rientra tra i titoli che danno accesso alla valutazione per il riconoscimento.

Sì. La specializzazione sul sostegno è esplicitamente indicata tra i titoli valutabili. I CFU riconoscibili riguardano le aree di pedagogia, didattica generale e metodologie didattiche, comuni a entrambi i tipi di percorso.

Tecnicamente sì. La locuzione “si riserva” attribuisce all’ateneo una propria discrezionalità valutativa in merito ai titoli presentati dal candidato. Nella prassi il riconoscimento viene concesso a chi possiede le caratteristiche previste dalla normativa, ma non costituisce un diritto soggettivo esigibile.
Benché il riconoscimento CFU nei percorsi abilitanti art 13 sia un obbligo normativo per gli Atenei, è in ogni caso sottoposto alla valutazione delle segreterie che stabiliscono se i titoli vantati da ciascun candidato siano idonei per accordare il riconoscimento del beneficio.

Il riconoscimento incide sul piano di studi individuale: i CFU già riconosciuti non devono essere riacquisiti, ma il titolo finale resta quello del percorso abilitante da 30 CFU. Le modalità di annotazione nel certificato supplementare possono variare da ateneo ad ateneo.

No. Il titolo deve essere già formalmente conseguito e documentabile al momento dell’iscrizione. Un percorso ancora in corso, anche se prossimo alla conclusione, non solo non è sufficiente anche se i CFU nello specifico SSD possono essere già stati maturati, ma potrebbe essere con buona probabilità incompatibile visto che non è possibile frequentare più percorsi a frequenza obbligatoria che prevedono l’attribuzione di una matricola e si sovrappongono temporalmente.

La base normativa è nazionale (DPCM 4 agosto 2023 e DM 621/2024), ma l’applicazione concreta e le modalità di esercizio di questa opzione dipendono dai singoli atenei. Non tutti i bandi infatti la prevedono con la stessa formulazione. Prima dell’iscrizione è fondamentale leggere attentamente il bando specifico dell’università che hai scelto e, in caso di dubbi, contattare direttamente la segreteria didattica o il nostro polo di studio e centro di orientamento.

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lunedì 13 Aprile 2026
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