Concorso a cattedra 2019. Le novità nella legge di bilancio.

Concorso a cattedra 2019. Le novità dall’abolizione del percorso FIT e del concorso riservato ai non abilitati con 36 mesi di servizio; le novità su sostegno ed i limiti di partecipazione alle classi di concorso. Il testo integrato redatto da Max Bruschi.

concorso a cattedra 2019Si parla ormai di concorso a cattedra 2019 da quando il MIUR ha stabilito di rimandare la pubblicazione del bando atteso nel 2018 in previsione di alcune modifiche.
Le dichiarazioni di intenti e le anticipazioni susseguitesi hanno trovato posto nella legge di bilancio promulgata dal Presidente della Repubblica il 31 dicembre 2018 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Tra le numerose novità vi sono corpose modifiche al decreto legislativo n. 59/2017 riguardante il sistema di formazione e di reclutamento del personale docente.

Cerchiamo di fare chiarezza sul concorso a cattedra 2019 e vediamo più da vicino quali sono le modifiche principali apportate e cosa cambia per i futuri docenti.

Abolizione del percorso FIT per il concorso a cattedra 2019

Nel testo della normativa al comma 792 lettera b) si legge: «le parole: “percorso formativo triennale” sono sostituite dalle seguenti: “percorso annuale di formazione iniziale e prova».

Dunque viene abolito il percorso FIT, il tirocinio triennale post-concorsuale, che da quando è stato varato, stante il rinvio del concorso a cattedra 2018, non ha mai avuto applicazione.

Coloro che supereranno il concorso quindi otterranno subito l’abilitazione.
Si legge infatti nel testo normativo: «Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso».

Una volta superato il concorso quindi, i vincitori dovranno frequentare solo un anno di formazione iniziale con successiva prova finale che, se superata, consente l’immediata immissione in ruolo. Questo percorso annuale di formazione potrà essere ripetuto in caso di esito negativo della prova finale.

L’art. 13, comma 3,  riguardante l’anno di formazione stabilisce che: «In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni

Concorso riservato ai non abilitati con 36 mesi di servizio

Un’altra importante novità consiste nella definitiva eliminazione del concorso riservato ai non abilitati con 36 mesi di servizio.
Siamo certi che questa scelta creerà non pochi malcontenti. Il criterio dei 36 mesi, infatti, era già stato utilizzato in precedenza ma come discrimine per consentire l’iscrizione ad un apposito albo da parte di chi aveva esercitato senza titolo le professioni sanitarie per 36 mesi, appunto, negli ultimi 10 anni.

Novità per il sostegno

Per il sostegno sono previsti dei percorsi di specializzazione ai quali potranno partecipare i docenti in possesso di uno dei seguenti titoli:

  • Abilitazione all’insegnamento su classe di concorso;
  • Laurea di accesso per una classe o più di concorso e possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Limiti di partecipazione alle classi di concorso

Molto discussa è anche la decisione che ha portato alla modifica dell’articolo 3, comma 5 il quale attualmente recita: «Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno».

Dunque ciascun candidato potrà concorrere per:

  • Una sola classe di concorso per la scuola secondaria di primo grado;
  • Una sola classe di concorso per la scuola secondaria di secondo grado;
  • I posti di sostegno.

I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile, sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso, sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo.

Il testo normativo integrato di Bruschi

La tecnica legislativa dei rimandi normativi utilizzata dal legislatore rende di difficile lettura ai meno addetti ai lavori la normativa.
Max Buschi, ispettore scolastico, docente di legislazione scolastica e consigliere del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ha meritoriamente integrato il testo del d. lgs 59/2017, eliminando i rimandi normativi, “per una  leggere direttamente una versione corretta e chiara” e pubblicandolo via social.
Ve lo riportiamo in quanto riteniamo che sia di estrema utilità e chiarezza. Testo modificato d. lgs 59/2017

Leggi anche: PAS e concorso a cattedra straordinario entro il 2019

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venerdì Gennaio 11 2019
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