Specializzazioni in italiano L2: concorso ordinario e punti in GPS

Il MIUR fa confusione con i requisiti ma si possono maturare 12 punti in un anno accademico per le GPS

Specializzazioni in italiano L2I Le specializzazioni in italiano L2 sono ormai diventate per il MIUR un argomento caldissimo.
Siamo ormai agli sgoccioli e tra poche ore scadranno i termini per presentare la propria candidatura al concorso a cattedra.
Il MIUR non ha ancora risolto però un problema causato presumibilmente dalla mancata comprensione dei requisiti o da un errore di comunicazione con chi ha realizzato il modulo per la candidatura online.
In molti ci avete chiesto spiegazioni su come compilare la domanda ed a tutti abbiamo suggerito di investire della questione l’URP del MIUR e gli Uffici Scolastici Regionali di riferimento.

Leggi anche la nostra guida definitiva sui titoli di specializzazione in italiano L2

Per fare finalmente chiarezza su questa tipologia di titoli abbiamo realizzato una guida definitiva sui titoli di specializzazione in italiano L2 per tutte le classi di concorso.

I titoli di specializzazione in italiano L2 richiamati erroneamente come abilitazioni

Abbiamo però individuato i motivi della confusione e vediamo di cosa si tratta venendo subito al punto, o meglio ai punti, perché in realtà le imprecisioni e incongruenze sono un paio.
Come si può vedere dalla schermata riportata in questo articolo, alla voce “Titoli congiunti” si fa riferimento ai titoli chiamandoli “abilitazioni”.
Sappiamo tutti però che Cedils, Ditals II e Dils-PG II non sono affatto abilitazioni ma sono titoli di specializzazione.
Da qui il primo dubbio che ha assalito moltissimi: “Se non ho l’abilitazione non posso partecipare al concorso?”.
In realtà il concorso è attualmente l’unico modo per ottenere l’abilitazione.

Quali sono le specializzazioni in italiano L2? Lo abbiamo spiegato nel seguente video.

Titoli di specializzazione in italiano L2Il secondo punto che ha creato altrettante domande e timori di non rientrare è quello relativo ai master, flaggato nell’immagine.
Quel punto riporta i requisiti che nella tabella dell’allegato A al D.M. 295/2017 sono indicati alla nota B. Ma in questa nota si fa riferimento a chi è già in possesso di una abilitazione in altra classe di concorso (sono richiesti in questo caso 36 CFU in tre settori scientifico disciplinari) e non a chi partecipa invece per la prima volta ad una procedura concorsuale.
Chi partecipa per la prima volta al concorso a cattedra ordinario infatti dovrebbe rientrare nella nota 1 della tabella A, cioè Laurea + CFU/annualità, in diversi settori scientifico disciplinari.
Inoltre, sia nel caso della nota 1 che nel caso della nota B è richiesto un titolo di specializzazione.

Ma veniamo ai master. In moltissimi si stanno ora rendendo conto di aver conseguito un master in italiano L2 che però non è satisfattivo del requisito richiesto dal MIUR. Vediamo perché.
titoli di specializzazione in italiano L2 sono stabiliti dal D.M. 92/2016 che li elenca esplicitamente e tassativamente.
Ad oggi il MIUR non ha aggiornato l’elenco dei titoli di specializzazione in italiano L2, richiamandolo, così come cristallizzato nel 2016. Nei richiami normativi successivi il DM 92/2016 viene citato in riferimento al solo elenco dei titoli e non anche ad altri articoli che hanno consentito, con una interpretazione estensiva che appare forzata, di ipotizzare l’inclusione di altri master tra le specializzazioni in italiano L2.
In attesa di una auspicata interpretazione autentica e chiarificatrice da parte del MIUR non possiamo che far riferimento, più che ad interpretazioni estensive o restrittive, alla stessa tecnica normativa utilizzata. Appare evidente infatti che se il legislatore avesse voluto indicare non già tassativamente i titoli di specializzazione, ma solo esemplificativamente ed in modo non esaustivo, non avrebbe stilato un elenco di titoli ma avrebbe dettati i criteri per individuare i titoli di specializzazione stessi in astratto.
Di conseguenza tutti i master e le certificazioni non esplicitamente e tassativamente elencati nel DM 92/2016 non possono attualmente considerarsi “specializzazioni in italiano L2” secondo la normativa vigente.
Pertanto i master non presenti nell’elenco vanno considerati come master ordinari ed attribuiscono un punteggio inferiore ai titoli di specializzazione tassativamente elencati.
Altresì le certificazioni di I livello (Ditals I e Dils-PG I) non attribuiscono punteggio nelle Graduatorie di Merito dei concorsi a cattedra, nelle Graduatorie di Istituto e nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

Specializzazioni in italiano L2 ed altri titoli valutabili

I titoli di specializzazione in italiano L2 sono considerati titoli di specializzazione ma si possono anche inserire in “Ulteriori titoli valutabili” dove però è richiesto l’inserimento dell’anno accademico di conseguimento come campo obbligatorio da compilare. Le certificazioni glottodidattiche però non sono titoli accademici ed una delle domande più frequenti era relativa proprio alla indicazione dell’anno da indicare.
Va precisata una cosa.
Come certamente chi legge saprà è prevista una incompatibilità riguardante la contemporanea frequenza di più percorsi accademici in ciascun anno accademico (ad esempio non è possibile frequentare 2 master in uno stesso anno). Le certifcazioni glottodidattiche di II livello, ancorché rilasciati da Università e considerati titoli di specializzazione in italiano L2 non sono titoli accademici ma culturali e sfuggono a tale incompatibilità che riguarda esclusivamente, come dicevamo la contemporanea frequenza di più percorsi accademici in ciascun anno accademico.
I corsi di preparazione e gli esami di certificazione non fanno incorrere in alcuna incompatibilità con la frequenza ed il conseguimento di altri titoli nello stesso anno accademico.
Inoltre per partecipare alla A023 i titoli di specializzazione sono richiesti come requisito di accesso alla classe di concorso ma si possono inserire anche nella sezione “Ulteriori titoli valutabili”, in questo caso il MIUR non esplicita se si possa o meno indicare in questa sezione il titolo di specializzazione già indicato tra i requisiti di accesso né se questo verrà valorizzato con ulteriore punteggio come sarebbe auspicabile a rigor di logica.

Il MIUR non risponde

Dalla domanda così come predisposta si potrebbe facilmente essere indotti in errore ed evincere erroneamente, non conoscendo approfonditamente la normativa, che le certificazioni glottodidattiche siano abilitazioni e che i CFU della nota 1 non siano richiesti mentre viene richiesta una abilitazione.
Insomma una gran confusione che il MIUR a pochissimo tempo dallo scadere dei termini previsti per la presentazione delle domande non ha ancora chiarito. Gli Uffici Scolastici Regionali e l’URP del MIUR cadono dalle nuvole o non rispondono.

Le specializzazioni in italiano L2 nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze: 12 punti in un solo anno accademico

Altra questione invece è la procedura di inserimento nelle GPS.
In questo caso occorre precisare che non ci sono limiti al numero di titoli di specializzazione in italiano L2 conseguibili ed al relativo punteggio. Nella tabella di valutazione dei titoli per le GPS viene infatti riportato: “Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, per ciascun titolo“.
Se ciò si considera in combinato disposto con l’assenza di incompatibilità tra alcuni di questi titoli ne deriva una ulteriore convenienza nel conseguire una o più certificazioni glottodidattiche di II livello.
Infatti, come dicevamo, le certificazioni glottodidattiche di II livello non confliggono con formazioni accademiche.  Ne consegue paradossalmente che in un solo anno accademico è possibile frequentare un master (formazione accademica) e sostenere gli esami di tutte e tre le certificazioni glottodidattiche di II livello (formazione non accademica).
In questo modo, in un solo anno accademico, è possibile maturare 4 titoli di specializzazione in italiano L2, ciascuno dei quali attribuisce 3 punti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Per questi titoli solitamente è prevista una formazione simile ed i programmi potrebbero avere una elevata percentuale di argomenti in comune. Pertanto potrebbe essere necessaria solo una sola formazione o piccole integrazioni per poter affrontare più di un esame.

Nelle GPS la A023 prevista non solo nei CPIA

Per la domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, al contrario di quanto si verifica per quella del concorso  a cattedra ordinario, nella compilazione della domanda pare che il MIUR si sia reso conto del fatto che i titoli potrebbero non essere titoli accademici ed infatti nella domanda di inserimento nelle GPS non viene richiesto l’anno accademico di conseguimento del titolo.
Ma c’è un’altra “anomalia” da rilevare per quanto riguarda le Graduatorie Provinciali per le Supplenze. La richiesta di inserimento per la A023 prevede la scelta anche delle scuole secondarie di primo grado, non solo i CPIA quindi. Ma sappiamo benissimo invece che i docenti su A023 trovano la loro naturale collocazione nei CPIA, nonostante la richiesta di inserimento anche nell’orario curricolare della secondaria di I grado. Come va interpretata quindi questa scelta? Come la possibile apertura all’inserimento dei docenti di A023 anche al di fuori dei CPIA o come un escamotage che consenta ai Dirigenti Scolastici di impiegarli anche su altre materie in caso di necessità dato che si tratta di una cattedra su potenziamento?

In conclusione, auspichiamo che il MIUR possa chiarire questi punti e far tesoro delle domande per i prossimi concorsi a cattedra visto che purtroppo sembra che lo stesso Ministero faccia confusione in riferimento alla normativa specifica per la classe di concorso A023.

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