Il sistema di accoglienza e integrazione nel “decreto sicurezza ter”

Con il decreto sicurezza ter si superano i decreti Salvini, vediamo come.

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sistema di accoglienza e integrazioneNell’ottobre 2020 il sistema di accoglienza e integrazione cambia di nuovo con il cosiddetto “decreto sicurezza ter”.

Le novità arrivano con la seduta del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2020, che approva il nuovo decreto in materia di immigrazione e sicurezza, modificando gli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del Codice penale e abrogando così alcune norme contenute nei decreti sicurezza, voluti dall’ex ministro degli Interni Matteo Salvini tra il 2018 e il 2019. Il provvedimento sarà poi emanato come decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 e convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173.

In base al nuovo provvedimento vengono eliminate le maxi multe nei confronti delle navi ONG impegnate nelle operazioni di soccorso dei migranti nel Mediterraneo, mentre vengono ampliati i presupposti della protezione speciale, che recupera in parte la funzione della vecchia protezione umanitaria, e reintrodotto il divieto di respingimento ed espulsione verso Stati in cui lo straniero rischi di essere sottoposto “a trattamenti inumani o degradanti”, vietando l’espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

Avevamo visto in un precedente articolo come, con il decreto sicurezza e il decreto sicurezza-bis (noti anche come “decreti Salvini”), il sistema per l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati (SPRAR) avesse cambiato nome in SIPROIMI e fosse stato ridimensionato e limitato ai soli stranieri già titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati.

Con il decreto del 2020 viene creato il nuovo “sistema di accoglienza e integrazione” (SAI), a cui tornano ad accedere anche i richiedenti asilo. Questi ultimi avranno la possibilità di iscriversi all’anagrafe e di convertire il permesso di soggiorno in un permesso per motivi di lavoro.

Il comunicato stampa del Consiglio dei ministri rende noto che, in materia di “condizione giuridica dello straniero”, si affronta anche il tema della convertibilità in permessi di lavoro dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni. Alle categorie di permessi convertibili già previste si aggiungono quelle di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.

Per ottenere la cittadinanza italiana, infine, sono previsti tempi più brevi.

Il sistema di accoglienza e integrazione è gestito dai comuni e si articola su due livelli: al primo accedono i richiedenti protezione internazionale e al secondo coloro che ne sono già titolari.

Tra i servizi offerti dal sistema di accoglienza e integrazione, volti all’inclusione dei migranti, sono garantiti, oltre all’assistenza sanitaria, sociale e psicologica, anche i corsi di lingua italiana: la possibilità di esprimersi e comunicare nella lingua del Paese ospitante viene infatti considerata uno dei bisogni primari.

Che cosa è cambiato dopo il 2020: dal SAI aperto al decreto Cutro

La denominazione “sistema di accoglienza e integrazione” (SAI) chiude un percorso che parte dallo SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), passa per il SIPROIMI dei decreti Salvini e, con il decreto-legge 130/2020 convertito nella legge 173/2020, riapre la rete dei comuni anche ai richiedenti asilo. Quella apertura, tuttavia, ha avuto vita breve.

Con il cosiddetto decreto Cutro (decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito nella legge 5 maggio 2023, n. 50) il legislatore è tornato a escludere i richiedenti asilo dall’accesso al SAI, riservato di nuovo ai titolari di protezione e ai minori stranieri non accompagnati, salvo le deroghe per chi arriva tramite corridoi umanitari, reinsediamento o evacuazioni e per le categorie vulnerabili. La stessa riforma ha ridotto i servizi destinati ai richiedenti nei centri di prima accoglienza, escludendo l’assistenza psicologica, i servizi di orientamento legale e al territorio e la somministrazione dei corsi di lingua italiana, e ha fortemente ristretto la protezione speciale, in seguito mantenuta in vita soprattutto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Il quadro normativo, insomma, resta in continua evoluzione e va sempre verificato alla luce delle disposizioni più recenti.

Nonostante le oscillazioni legislative, l’insegnamento dell’italiano L2 rimane centrale nei percorsi di accoglienza e integrazione: chi desidera lavorare nei progetti SAI e, più in generale, nell’insegnamento dell’italiano ai migranti trova nella formazione glottodidattica e nelle certificazioni in didattica dell’italiano L2 gli strumenti per acquisire un metodo solido e un titolo riconosciuto.

Domande frequenti sul sistema di accoglienza e integrazione

Il sistema di accoglienza e integrazione (SAI) è la rete di accoglienza dei migranti gestita dai comuni e coordinata a livello centrale dal Ministero dell’Interno. Offre, oltre a vitto e alloggio, servizi di mediazione linguistico-culturale, orientamento ai servizi del territorio, accompagnamento all’inserimento sociale e lavorativo e corsi di lingua italiana, con l’obiettivo di favorire l’autonomia e l’integrazione delle persone accolte.

Il SAI è stato introdotto dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 173. La norma, approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 5 ottobre 2020, ha superato in più punti i precedenti “decreti sicurezza” del 2018 e del 2019.

Si tratta delle tre denominazioni successive dello stesso sistema di accoglienza territoriale degli enti locali. Lo SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) è stato ridenominato SIPROIMI dai decreti Salvini, con un accesso limitato ai soli titolari di protezione e ai minori stranieri non accompagnati; con il decreto-legge 130/2020 è diventato SAI, il sistema di accoglienza e integrazione attualmente in vigore.

Il SAI è organizzato su due livelli di servizi. Al primo livello, dedicato all’accoglienza materiale e ai servizi di base, accedono i richiedenti protezione internazionale; al secondo livello, orientato all’integrazione e con servizi aggiuntivi, accedono i titolari di protezione e le altre categorie di beneficiari previste dalla legge.

Il decreto-legge 130/2020 aveva riaperto il sistema di accoglienza e integrazione anche ai richiedenti asilo. Il cosiddetto decreto Cutro (decreto-legge 20/2023, convertito nella legge 50/2023) è però tornato a escluderli, riservando il SAI ai titolari di protezione e ai minori stranieri non accompagnati, con alcune deroghe per i corridoi umanitari, il reinsediamento, le evacuazioni e le categorie vulnerabili. Per questo l’accesso va sempre verificato sulla base della normativa più aggiornata.

L’apprendimento della lingua del Paese ospitante è considerato un bisogno primario e una leva fondamentale dell’integrazione. Nei percorsi di accoglienza i corsi di lingua italiana accompagnano l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti, rendendo l’italiano L2 una competenza centrale del sistema di accoglienza e integrazione.

Per insegnare italiano a stranieri nei progetti SAI e negli enti che operano con i migranti sono richiesti una preparazione glottodidattica specifica e, in molti casi, una certificazione in didattica dell’italiano L2 come Cedils, Ditals o Dils-PG. Una formazione mirata permette di acquisire metodo, strumenti operativi e un titolo riconosciuto, spendibile anche al di fuori del sistema di accoglienza e integrazione.

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